Congedo di paternità e maternità lavoratori autonomi, INPS: le novità della Legge di Bilancio 2022

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Congedo di paternità e maternità lavoratrici autonome, con la circolare numero 1 del 3 gennaio l'INPS fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2022. Il congedo di paternità obbligatorio per lavoratori dipendenti passa a 10 giorni, con un giorno di congedo facoltativo. Per le lavoratrici e i lavoratori autonomi vengono previsti 3 mesi ulteriori di indennità di maternità o paternità, nel rispetto dei requisiti reddituali. Le istruzioni per presentare la domanda.

Congedo di paternità e maternità lavoratori autonomi, INPS: le novità della Legge di Bilancio 2022

Congedo di paternità e maternità lavoratori autonomi, le novità della Legge di Bilancio 2022, in vigore dal 1° gennaio, sono raccolte nella circolare INPS numero 1 del 3 gennaio.

Nel documento di prassi, l’istituto fornisce indicazioni sulle modifiche relative a due importanti misure:

  • il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità;
  • l’ulteriore indennità di 3 mesi di maternità o paternità.

Con la nuova manovra approvata viene resa strutturale e confermata la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre, in sostituzione di quello della madre.

Per quanto riguarda l’ulteriore indennità di maternità di 3 mesi per le lavoratrici autonome, che vale anche nel caso di indennità di paternità per i lavoratori autonomi, devono essere rispettati determinati requisiti previsti dalla legge.

Le istruzioni da seguire per presentare le domande sono all’interno della recente circolare dell’INPS.

Congedo di paternità lavoratori dipendenti: cosa prevede la Legge di Bilancio 2022

Il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti è uno dei temi oggetto della circolare INPS numero 1 del 3 gennaio 2022, che fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2022.

Il documento di prassi contiene anche le indicazioni sui requisiti e le modalità per presentare domanda degli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità o paternità per le lavoratrici o i lavoratori autonomi.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova manovra approvata in merito al congedo di paternità.

L’articolo 1, comma 134, della legge 234 del 2021 modifica l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Rende quindi strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, che era stato introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

In sostanza viene confermata la durata di 10 giorni del congedo obbligatorio di paternità, già previsto per lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2021.

Per il lavoratore dipendente è previsto inoltre un giorno di congedo facoltativo, in sostituzione della madre.

Entrambi i periodi di congedo sono fruibili entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, termine valido anche nel caso di parto prematuro.

Nel caso di “morte perinatale”, che avviene tra la ventottesima settimana di gravidanza e i sette giorni dopo il parto, si devono seguire le indicazioni della circolare 42 del 2021.

Il congedo obbligatorio del padre è indipendente dal diritto della madre mentre il congedo facoltativo deve essere preceduto da un accordo di sostituzione della madre, relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

I congedi in questione sono fruibili anche nei seguenti casi:

  • adozioni;
  • affidamenti, preadottivi e non preadottivi;
  • collocamento temporaneo.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si deve fare riferimento a quanto previsto dalla circolare numero 40 del 2013.

Nel caso in cui le somme siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare esclusivamente la fruizione del congedo.

La domanda deve essere presentata soltanto nei casi in cui le indennità sono erogate direttamente dall’INPS.

INPS - Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Maternità lavoratrici autonome: le novità della Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 prevede novità anche per le lavoratrici autonome, in caso di maternità.

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che:

“alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

L’ulteriore indennità è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La misura è estesa anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni reddituali.

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto all’ulteriore indennità se il reddito dichiarato nell’anno precedente all’inizio del periodo di maternità o paternità, ovvero quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, è inferiore a 8.145 euro.

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi è riconosciuto il periodo di tre mesi, successivi ai cinque mesi già spettanti, due prima del parto e tre dopo il parto.

La misura viene concessa nel rispetto della regolarità contributiva dei lavoratori.

Il periodo deve essere fruito entro il primo anno dalla nascita o dall’adozione, soltanto dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile.

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata l’indennità di tre mesi è immediatamente successiva:

  • ai 3 mesi successivi al parto;
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori subordinati, invece, l’indennità può essere riconosciuta per i tre mesi successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Maternità lavoratrici autonome: periodo transitorio e presentazione delle domande

Hanno diritto all’ulteriore periodo di indennità di maternità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, le madri lavoratrici autonome il cui periodo di maternità sia iniziato a partire dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia le lavoratrici hanno diritto all’ulteriore indennità anche se il periodo di maternità sia iniziato prima del 1° gennaio 2022 ma si estenda parzialmente dopo tale data.

L’indennità non può essere concessa, invece, nei casi in cui il periodo di maternità o di paternità si sia concluso prima del 1° gennaio 2022.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nel secondo caso i richiedenti devono dotarsi di un apposito PIN telefonico temporaneo.

Per quanto riguarda la modalità telematica di presentazione delle domande, la circolare spiega che:

“Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.”

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