Conferimento congiunto di usufrutto e nuda proprietà: nell'ambito di una riorganizzazione familiare è possibile applicare il regime a realizzo controllato. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 147 del 2019.
Conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà: è possibile applicare il regime a realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi per le operazioni di riorganizzazione familiare. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 147 del 20 maggio 2019.
Lo spunto per fare luce sull’operazione arriva dall’analisi di un caso concreto che riguarda una riorganizzazione familiare in cui sono coinvolti un padre, che possiede una quota societaria in usufrutto, e un figlio, che possiede la stessa quota in nuda proprietà.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 147 del 20 maggio 2019
- Articolo 177, comma 2 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà.
Conferimento congiunto di usufrutto e nuda proprietà con realizzo controllato
La società che si rivolge all’Agenzia delle Entrate, Alfa, detiene una partecipazione di oltre il 30% nella società Gamma.
Nudo proprietario e usufruttuario, figlio e padre, detengono il 50% delle quote di Alfa, mentre le restanti sono suddivise tra Beta e Delta, altre due società.
I due hanno intenzione di dare vita a una riorganizzazione societaria con due scambi di partecipazioni mediante conferimento e una scissione di società.
Padre e figlio, servendosi della società di recente costituzione Beta, vogliono conferirgli la valenza di holding “di famiglia” e semplificare l’organizzazione riducendo la catena societaria, razionalizzando la struttura partecipativa e riducendo i costi generali imputati alle varie società.
All’Agenzia delle Entrate si chiede conferma del fatto che il conferimento congiunto dei diritti di nuda proprietà e di usufrutto, detenuti sulla medesima quota da due soggetti differenti, possa essere sufficiente a integrare il requisito del controllo della società scambiata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile e quindi rendere applicabile alle operazioni l’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Una possibilità che viene confermata con la risposta all’interpello numero 147 del 20 maggio 2019. Nel testo si legge:
“Nella fattispecie in esame risulta applicabile l’articolo 177, comma 2, del TUIR, considerato che i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, che faranno acquisire loro la qualifica di soci nella conferitaria stessa.”.
Conferimento congiunto di usufrutto e nuda proprietà: le regole per l’applicazione dell’articolo 177 del TUIR
Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni punti cardine per l’applicazione dell’articolo 177, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, che prevede:
“Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
La disposizione normativa è applicabile quando si verificano le seguenti condizioni:
- a) i soggetti scambianti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
- b) mediante tali conferimenti, la società conferitaria devono acquisire il controllo della società scambiata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Nella norma non sono indicate le caratteristiche intrinseche dei suddetti conferimenti, ma il testo si limita a specificare che, in conseguenza di questi ultimi, si deve giungere ad acquisire il controllo, o ad aumentare la percentuale di controllo, della società scambiata.
Il requisito del controllo va valutato tenendo conto della situazione del conferitario e non del conferente.
Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia conclude:
“Soltanto a fronte del conferimento di diritti in piena proprietà o di diritti in nuda proprietà i soci riceverebbero quote di capitale che consentirebbero loro di acquisire la qualifica di soci della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l’attribuzione di quote della stessa, non giunge a integrare il requisito previsto dalla disposizione normativa per l’applicazione del regime in parola (cfr. supra, lettera a)”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Conferimento congiunto di usufrutto e nuda proprietà con realizzo controllato