Cessione indiretta d'azienda per la riorganizzazione societaria: è abusiva? Questo il dubbio di due società che vogliono metterla in atto. L'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 138 del 2019 analizza il caso che li coinvolge e dà il suo via libera alle operazioni.
Cessione indiretta d’azienda per la riorganizzazione societaria, è abusiva nel caso in cui il cedente ceda le partecipazioni, anziché direttamente l’azienda, e il cessionario acquisti le partecipazioni per il tramite di un veicolo, appositamente creato, che si indebiterà con gli istituti bancari per pagare il prezzo di cessione?
Un caso di complessa riorganizzazione societaria finisce sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, che non riscontra elementi di abuso del diritto e dà il suo via libera con la risposta all’interpello numero 138 del 2019.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 138 del 13 maggio 2019
- Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 87, 176 e 177 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Valutazione anti-abuso conferimento dell’azienda affittata nella società affittuaria e cessione delle partecipazioni ricevute in cambio ad una società acquirente previamente costituita mediante il conferimento delle partecipazioni nella società affittuaria medesima.
Cessione indiretta d’azienda per la riorganizzazione societaria: è abusiva? Il caso analizzato dalle Entrate
Come si legge nel testo pubblicato il 13 maggio, il caso coinvolge due società, Alfa e Beta, che vorrebbero procedere nel modo che segue:
- In una prima fase i soci di Alfa provvedono alla costituzione di una società holding, che detiene il 100% delle partecipazioni. Si tratta di una operazione da realizzare attraverso uno scambio di partecipazioni (mediante conferimento), in regime di “realizzo controllato”, che non darebbe origini a emersione di plusvalenze imponibili;
- In una seconda fase, la società Beta conferisce l’azienda in Alfa in regime di neutralità fiscale;
- Nell’ultimo passaggio, Beta cede alla società holding, costituita nella prima fase, le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento d’azienda in regime di parziale esenzione.
Sulla base delle informazioni acquisite, l’Agenzia delle Entrate dà il via libera a una riorganizzazione societaria di questo tipo dal momento che non genera la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito e non entra in contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Per queste ragioni il progetto, così concepito, non può essere definito abusivo.
Cessione indiretta d’azienda per la riorganizzazione societaria: quando non è abusiva?
Le due società si sono rivolte all’Agenzia delle Entrate per sciogliere ogni dubbio sulla possibilità che il concatenarsi di operazioni potesse non essere ammesso dall’amministrazione.
Ma la risposta all’interpello numero 138 del 13 maggio 2019 spazza via ogni preoccupazione. Il testo mette in chiaro che non si può parlare di una cessione indiretta abusiva:
“La riorganizzazione societaria posta in essere dai due soggetti economici di riferimento (rispettivamente riconducibili alle società ALFA e BETA), tra cui – come dichiarato dalle istanti – non vi è alcun tipo di legame se non l’affitto d’azienda, persegue la finalità di consentire la cessione dell’azienda condotta in affitto previo suo conferimento all’affittuaria.
Tale assetto negoziale consente al cedente di cedere le partecipazioni anziché direttamente l’azienda e al cessionario di acquistare le partecipazioni per il tramite di un veicolo che si indebiterà con gli istituti bancari per pagare il prezzo di cessione”.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che le operazioni prospettate dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute negli articoli 87, 176 e 177 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il documento si chiude con le considerazioni sull’imposta di registro. Si sottolinea che la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale.
Al contrario la cessione indiretta dell’azienda, attraverso la vendita delle partecipazioni, e l’operazione di conferimento d’azienda sono assoggettate a imposta di registro in misura fissa.
Alla luce di questo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’effettuazione del preventivo conferimento, con l’obiettivo di scorporare l’azienda oggetto di cessione indiretta, tramite il successivo trasferimento delle partecipazioni ottenute in cambio non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Ma mette in guardia: nel caso in cui a seguito della cessione delle partecipazioni nella società conferitaria, l’acquirente proceda alla sua incorporazione, anche inversa, mediante una fusione, non possono essere valide le stesse considerazioni.
Infatti la combinazione di tre atti soggetti a tassazione in misura fissa (conferimento d’azienda, cessione delle partecipazioni nella società conferitaria e fusione tra la stessa società conferitaria e la società acquirente) dà vita a un indebito vantaggio d’imposta che consiste nell’aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell’azienda.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione indiretta d’azienda per la riorganizzazione societaria: è abusiva?