Conferimento ramo d'azienda della stabile organizzazione: ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla neutralità fiscale contenuti nella risoluzione n. 63/E del 9 agosto 2018.
È del 9 agosto 2018 la Risoluzione n. 63/E dell’Agenzia delle Entrate sul conferimento di un ramo d’azienda da parte di un soggetto non residente in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicazione del regime di neutralità fiscale in relazione al conferimento del ramo d’azienda ad un’altra società fiscalmente residente nello Stato italiano, ma totalmente controllata dalla società straniera.
Vediamo la risposta dell’Amministrazione finanziaria contenuta nella risoluzione n. 63/E del 9 agosto 2018.
Conferimento ramo d’azienda dalla stabile organizzazione: il caso
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il conferimento di un ramo d’azienda avvenuto da parte di una stabile organizzazione in Italia definita “Alfa” di una società di diritto francese “Beta”.
Il conferimento è avvenuto a favore di una società fiscalmente residente nello Stato italiano, definita “Gamma” la quale è a sua volta completamente controllata da “Beta”.
L’operazione di conferimento ha previsto che la conferitaria Gamma a seguito del ricevimento del ramo d’azienda ricevuto da Alfa, ha provveduto ad un aumento del capitale in misura del valore netto contabile ricevuto, mentre la quota di partecipazione è stata direttamente attribuita ad Alfa: non è stato previsto, quindi, l’assegnazione della quota alla società di diritto francese Beta.
Alfa di contro ha iscritto nel suo bilancio la quota di partecipazione in Gamma ad un valore pari all’aumento di capitale sociale effettuato dalla stessa.
Di fatto pertanto il valore della quota di partecipazione in Gamma iscritta da Alfa coincide con il valore netto contabile del ramo d’azienda che Alfa ha conferito in Gamma.
Il quesito posto all’Agenzia, a questo punto, riguarda il corretto trattamento fiscale della operazione di conferimento sopra descritta: è applicabile il regime di neutralità fiscale?
Si allega di seguito la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 9 agosto 2018:
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 63 del 9 agosto 2018
- Interpello ordinario - Conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d’azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente
Conferimento ramo d’azienda dalla stabile organizzazione: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito proposto confermando la possibilità di assoggettare l’operazione al regime di neutralità fiscale disposto dall’articolo 178, comma 1, lettera c e dall’articolo 179, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
L’Amministrazione finanziaria nella sua risposta precisa innanzitutto che l’operazione in oggetto può essere inquadrata nell’ambito della modifica della Direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 operata dalla Direttiva 2005/19/CE del 17 febbraio 2005 e confluita in seguito all’interno della Direttiva 2009/133/CE.
Secondo l’Agenzia il conferimento di un ramo d’azienda di una stabile organizzazione è assimilabile ai conferimenti d’azienda:
“posti in essere tra due soggetti di cui uno residente nel territorio dello Stato, l’articolo 179, comma 2 del Tuir prevede espressamente l’applicabilità del regime della c.d. neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del Tuir, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile organizzazione effettivamente confluiti nella società conferitaria”
Gli elementi fondamentali ai fini dell’applicazione del regime di neutralità fiscale sono costituiti dal fatto che:
- la quota di partecipazione deve essere attribuita alla stabile organizzazione italiana e non successivamente assegnata alla società di diritto francese;
- il soggetto conferente (stabile organizzazione italiana) deve procedere con l’iscrizione in bilancio delle partecipazioni ricevute assumendo quale valore fiscalmente rilevante quello del ramo d’azienda oggetto dell’operazione di conferimento.
La neutralità fiscale di un simile conferimento è condizionata dal fatto che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità di cui all’articolo 14, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (della stabile organizzazione «conferente») da cui «provengono» gli asset conferiti.
L’Agenzia conclude ribadendo:
“le partecipazioni di Gamma, emesse a seguito del conferimento effettuato da Alfa, dovranno essere attribuite direttamente alla stessa Alfa al fine di beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dai richiamati articoli 176, 178 e 179. Qualora ciò non avvenga ovvero, successivamente al conferimento, le partecipazioni di Gamma detenute da Alfa siano trasferite a Beta, dette partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale ai sensi dell’articolo 179, comma 6, del Tuir.”
Detta soluzione, secondo l’Agenzia, è coerente, inoltre, con l’applicazione del principio elaborato nell’ambito del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, per cui, all’articolo 7 è previsto che la stabile organizzazione sia da considerarsi “un’impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Conferimento ramo d’azienda dalla stabile organizzazione: neutralità fiscale limitata