I due istituti sono strettamente legati ma potrebbero avere destini diversi, con un possibile scioglimento del loro vincolo per via legislativa
È stato pubblicato l’atteso provvedimento a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini riguardante le modalità di comunicazione della volontà di adesione, con riferimento ai periodi di imposta dal 2018 al 2022.
Mentre si diffonde il documento sul ravvedimento, si fanno più insistenti le ipotesi di riapertura dei termini per l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, fino al prossimo 10 dicembre.
Stavolta non sarà però così automatica la correlazione tra i due istituti.
Sul punto il D.L. 9 agosto 2024 n. 113, il cosiddetto Decreto Omnibus, con le modificazioni apportate durante l’iter parlamentare di conversione nella legge 143 del 7 ottobre 2024, hanno appunto introdotto questo ravvedimento dedicato agli anni in oggetto.
L’articolo 2 quater, riferito all’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, al comma 15 stabilisce quanto di seguito riportato:
“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.”
Prima di questo provvedimento era già stata emanata la risoluzione 50/E con la quale erano già stati istituiti i codici tributo che hanno già consentito a diversi contribuenti, prima ancora della formale accettazione del concordato preventivo biennale, di effettuare il versamento a mezzo F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (dovute in adesione al ravvedimento).
Concordato preventivo biennale: la riapertura sarà valida anche per il ravvedimento?
La riapertura all’adesione del concordato preventivo biennale potrà applicarsi anche a chi non ha colto l’opportunità entro il 31 ottobre scorso?
L’eventualità permetterebbe di fermare sul nascere o quantomeno ridurre gli effetti di eventuali verifiche in avvio, o comunque già in corso in questi giorni, prima della notifica degli atti espressamente indicati nello stesso articolo 2 quater sopra citato.
Tale articolo al comma 9 dispone che:
“Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.”
Il passaggio riportato è importante, atteso che il pagamento può avvenire anche prima della formale accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, a patto che il Legislatore si ricordi di modificare anche il comma 1 dello stesso articolo 2 quater.
La disposizione citata fa espressamente riferimento ad una adesione manifestata entro il 31 ottobre 2024:
“I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.”
Diversamente l’unica lettura ragionevolmente possibile è quella che, esaurito il compito “propulsivo” delle adesioni al concordato preventivo biennale, il ravvedimento possa vivere di luce propria con l’abolizione tout court del vincolo di cui al comma 1 sopra evidenziato, dando la possibilità ai contribuenti di usufruire del ravvedimento senza più aver necessariamente accettato la proposta di concordato.
Una ipotesi già paventata da tempo da diversi addetti ai lavori e concretizzabile veicolandola, se non negli emendamenti alla manovra 2025, per il consueto decreto milleproroghe di fine anno.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale: dalle ipotesi di riapertura dei termini al ravvedimento