Concordato preventivo biennale, è prevista dal 15 giugno l'avvio della procedura di adesione per i titolari di partita IVA, ma mancano all'appello ancora i decreti MEF chiamati a definire, tra le altre cose, le metodologie di calcolo della proposta da parte del Fisco
Il concordato preventivo biennale si appresta a partire: dal 15 giugno 2024 prende il via la macchina operativa per le partite IVA, ma ancora si attende la definizione di regole centrali per la piena valutazione dello strumento.
Dalla metodologia per il calcolo del reddito concordato, fino alle circostanze eccezionali che consentiranno di fuoriuscire senza “penalità” dal patto con il Fisco, dal Ministero dell’Economia si attendono tre decreti attuativi.
Arrivati ormai a ridosso della fase di avvio, il ritardo mette a rischio la valutazione da parte dei titolari di partita IVA dei vantaggi (e degli aspetti critici) del concordato preventivo biennale.
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Concordato preventivo biennale, dal 15 giugno si parte ma il MEF è in ritardo: mancano i decreti attuativi
Il Governo punta tutto sul concordato preventivo biennale e pur non fornendo calcoli sul gettito atteso, è stato più volte evidenziato che le entrate che ne deriveranno saranno una delle basi delle scelte di politica fiscale del prossimo anno.
Nonostante ciò, si rischia una falsa partenza per lo strumento di compliance rivolto ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA e ai forfettari.
Dal punto di vista operativo ad oggi risulta emanato solo uno degli atti previsti dal decreto legislativo n. 13/2024, ossia il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente il modello di adesione e le istruzioni sui dati ulteriori necessari per il calcolo della proposta di concordato preventivo biennale.
Tre i decreti attuativi che ancora oggi, arrivati ormai a ridosso della fase di avvio delle procedure di adesione, mancano all’appello. Dalla metodologia di calcolo alle circostanze eccezionali che consentiranno di fuoriuscire dal piano concordato, il ritardo è evidente.
Calcolo del concordato preventivo biennale, si attende il decreto MEF sulla metodologia
Servirà a fare luce sulle procedure operative adottate dall’Amministrazione Finanziaria il decreto MEF previsto dall’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 13/2024, contenente il dettaglio della metodologia di calcolo utilizzata per l’elaborazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Stando alla norma di riferimento, la proposta sarà elaborata “in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva”, con una metodologia che valorizzi anche mediante processi automatizzati i dati già a disposizione del Fisco, adattandosi alle diverse attività economiche, agli andamenti economici e dei mercati, così come ai dati degli ISA.
Regole generali sulle quali il MEF sarà chiamato a definire gli aspetti specifici utili per fare quindi luce sui criteri utilizzati per il calcolo del reddito concordato, previo assenso da parte del Garante per la Privacy.
Concordato preventivo biennale, da definire le circostanze eccezionali per la fuoriuscita in corso d’anno
Ancor più centrale per la valutazione dei vantaggi o meno dell’adesione al concordato preventivo biennale è la definizione delle circostanze eccezionali che consentiranno di fuoriuscire in corso d’anno dallo strumento.
Di base infatti, accettare la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate vincolerà il contribuente a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP e, conseguentemente, al versamento delle imposte dovute.
Questo il rischio del concordato preventivo biennale, così come il principale vantaggio: in caso di redditi effettivi minori o maggiori non cambierà il totale delle somme dovute, con alcune eccezioni.
Soltanto in caso di circostanze eccezionali che determineranno minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, superiori al 50 per cento rispetto a quelli oggetto di concordato, sarà possibile uscire dal concordato già dal periodo d’imposta di riferimento.
Il MEF è chiamato quindi a definire le circostanze eccezionali, sia per le partite IVA che applicano gli ISA che per i forfettari, con due decreti attuativi. Ad oggi non vi sono ancora dettagli sulle casistiche che verranno individuate.
In tal caso il ritardo pesa ancor di più sulla possibilità per i destinatari del concordato così come per gli intermediari di avere un quadro chiaro dello strumento, il tutto quando manca ormai pochissimo all’avvio della procedura di adesione.
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