Comunicazioni IVA vendite a distanza, il nuovo obbligo introdotto dal Decreto Crescita è al debutto con la prima scadenza il 31 ottobre. Predisposto sul portale dell'Agenzia delle Entrate il canale che i gestori di piattaforme e-commerce devono utilizzare. Le istruzioni da seguire, i dati da indicare, le conseguenze in caso di mancato invio.
Comunicazioni IVA vendite online, il Decreto Crescita ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo per gli operatori e-commerce. La prima scadenza, che inaugura un appuntamento trimestrale, è prevista per il 31 ottobre 2019. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è pronto il canale telematico per procedere con l’adempimento introdotto per favorire la compliance in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Con il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019, sono arrivate le prime istruzioni da seguire, dai soggetti obbligati ai dati da inviare, passando per le modalità di trasmissione delle informazioni.
Dal 20 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha attivato lo strumento dedicato al nuovo obbligo IVA per chi vende beni online tramite piattaforme.
Vendite a distanza e comunicazioni IVA: pronto il canale telematico in vista della prima scadenza del 31 ottobre
La scadenza del 31 ottobre 2019 è un appuntamento che interessa tutti gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, si avvalgono di piattaforme elettroniche per facilitare la vendita a distanza di beni importati o già presenti nell’Unione Europea.
L’obbligo introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legge numero 34 del 2019 prevedere la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei fornitori. Come indicato anche nel provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019, per farlo è possibile procedere seguendo due modalità:
- utilizzare i canali telematici Entratel/Fisconline;
- rivolgersi a un intermediario abilitato.
Si dovrà adempiere all’obbligo comunicativo IVA utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.
I soggetti non residenti che devono trasmettere le informazioni, se privi di una stabile organizzazione in Italia, devono identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.
Si tratta di un obbligo trimestrale: le comunicazioni IVA sulle vendite a distanza devono essere effettuate entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.
Vendite a distanza e nuovo obbligo di comunicazioni IVA: i dati da indicare
Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i gestori di piattaforme e-commerce, obbligati a inviare le comunicazioni IVA, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
E sull’utilizzo, il trattamento e la sicurezza dei dati specifica:
“Le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione”.
Comunicazioni IVA vendite a distanza: mancato invio o dati incompleti
Il nuovo obbligo di comunicazioni IVA sulle vendite a distanza introduce anche una responsabilità per i gestori di piattaforme e-commerce sul versamento dell’IVA dei prodotti che transitano dai canali gestiti.
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate si legge:
“Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale”.
L’adempimento, infatti, nasce con lo scopo dichiarato di di favorire la compliance in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. E si configura come un nuovo strumento per far emergere il gettito evaso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazioni IVA vendite a distanza: tutto pronto per la prima scadenza