Comodato d'uso gratuito senza obbligo di invio della dichiarazione annuale per fruire della riduzione Imu e Tasi sulla seconda casa: le novità nella legge di conversione del Decreto Crescita in vigore dal 30 giugno 2019.
Comodato d’uso gratuito, niente più obbligo di invio della dichiarazione al Comune per beneficiare della riduzione Imu e Tasi sulla seconda casa.
La novità è parte del pacchetto semplificazioni fiscali contenute nel testo della legge di conversione del Decreto Crescita, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 ed ufficialmente in vigore dal giorno successivo.
Il Decreto Crescita, diventato contenitore di diverse misure soprattutto in ambito fiscale, modifica in maniera rilevante gli obblighi connessi ad Imu e Tasi: la scadenza dichiarazione, da inviare in caso di variazioni che modificano il presupposto impositivo, passa dal 30 giugno al 31 dicembre e parallelamente diminuiscono i casi in cui è obbligatoria.
Niente più dichiarazione Imu per la casa concessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli, questa una delle novità che si applicherà già dall’anno in corso e che semplifica le procedure previste per l’applicazione dello sconto Imu e Tasi.
Comodato d’uso gratuito: niente dichiarazione per la riduzione IMU e TASI sulla seconda casa
È con l’articolo 3-quater della legge di conversione del Decreto Crescita che viene abolito l’obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu e Tasi sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.
L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU viene meno anche al fine di ottenere la riduzione del 75% di Imu e Tasi sugli immobili a canone concordato. Non sarà più necessario attestare il possesso dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione, così come viene meno ogni altro onere di dichiarazione e comunicazione.
L’obiettivo alla base dell’eliminazione dell’obbligo di inviare la dichiarazione Imu segue la logica per la quale non è necessario che il contribuenti attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.
Per quel che riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito, anche ai fini della riduzione Imu e Tasi, è previsto l’obbligo di registrazione, che mette l’Agenzia delle Entrate e gli enti interessati a conoscenza dei requisiti per fruire dello sconto.
La novità contenuta nella legge di conversione del DL n. 34/2019 non modifica i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi.
Casa in comodato, sconto Imu e Tasi del 50%
È pari al 50% lo sconto Imu e Tasi riconosciuto al contribuente che concede la propria casa in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.
Regole e requisiti per beneficiare dello sconto sulle due imposte sulla casa sono state introdotte con la Legge di Stabilità 2016 che, oltre a confermare l’esenzione Imu e Tasi sulla prima casa, ha introdotto la possibilità di riduzione della base imponibile per la casa concessa in comodato d’uso gratuito.
La riduzione Imu e Tasi sulla casa in comodato si applica solo qualora il contratto di comodato sia regolarmente registrato entro 20 giorni in caso di contratto scritto o presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate in caso di contratto verbale.
Restano queste le regole fondamentali per beneficiare dello sconto sulle due imposte sulla casa, mentre viene definitivamente meno l’obbligo di invio della dichiarazione Imu per attestare il possesso dei requisiti previsti.
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