La chiusura di un'associazione rientra tra i fatti straordinari dell'organizzazione: al pari della sua costituzione ed eventuali variazioni di elementi configurati come essenziali per la sua esistenza, ci sono precise regole e specifici adempimenti da seguire per procedere correttamente. Dalla procedura interna alla gestione del patrimonio: una panoramica delle indicazioni da seguire.
Come procedere con la chiusura dell’associazione? Così come per la nascita di un ente, ci sono precise regole da rispettare. Dalla decisione interna alla gestione del patrimonio: una panoramica delle indicazioni da seguire.
C’è un iter specifico per lo scioglimento di un ente non commerciale e necessita di particolari attenzioni soprattutto relativamente al patrimonio facente parte dell’associazione, che deve essere devoluto nel rispetto di specifiche normative.
La chiusura di un’associazione può essere determinata da diversi fattori, tutti comunque derivanti da scelte esogene ed endogene, influenzate dagli attori che orbitano attorno ad essa, per la maggior parte i soci stessi.
È importante esaminare correttamente la procedura che deve essere implementata al fine di poter chiudere un’associazione correttamente, pur mettendo in conto che ogni tipologia di ente potrebbe avere alcune peculiarità che necessitano di particolare attenzione, la quale non sarà però approfondita in questa sede.
Lo scioglimento di un’associazione: la decisione
L’organo associativo deputato a decidere per la sorte dell’ente e quindi anche eventualmente a decretare la sua chiusura è l’assemblea dei soci.
L’assemblea in sede straordinaria, e quindi con le maggioranze previste per questa tipologia di convocazione, decide sul destino dell’ente, determinandone eventualmente lo scioglimento.
L’assemblea straordinaria è valida con una maggioranza qualificata, la cui quantificazione è generalmente indicata nello statuto, comunque sempre non inferiore al 50%+1 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea deve redigere il verbale nei modi prescritti dallo statuto e dal codice civile, all’interno del quale dovranno essere specificate le motivazioni che hanno condotto l’associazione allo scioglimento, i pareri dei soci ed eventuali voti sfavorevoli.
Quanto sopra esposto attiene alla procedura perseguibile internamente all’associazione stessa, sono difatti adempimenti richiesti per fini di gestione ed amministrativi, l’ufficialità della chiusura deve essere poi conclamata attraverso una comunicazione effettuata per via telematica attraverso un intermediario.
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Come chiudere un’associazione: la procedura per la chiusura
L’assemblea convocata in via straordinaria decide lo scioglimento dell’associazione, e dopo averne tenuto traccia all’interno di un verbale, comunica tale decisione all’intermediario incaricato.
L’intermediario, così è già accaduto al momento della costituzione e di un’altra eventuale variazione intervenuta durante la vita associativa, compila il modello AA5/6, ricordandosi di barrare la casella 3 del quadro A, e lo invia in modalità telematica all’ufficio dell’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente, attraverso lo specifico software di compilazione, o in alternativa si reca fisicamente presso l’ufficio e deposita il modello, riportante la delega del legale rappresentante dell’ente, un documento di identità dello stesso oltre al verbale all’interno del quale l’assemblea ha deciso per lo scioglimento dell’ente.
Non è obbligatorio, ma si ritiene buona norma, comunicare la chiusura dell’associazione a tutti gli enti con la quale essa intratteneva legami economici e sociali di vario genere, come ad esempio l’ente comunale, la regione, e le altre varie associazioni con le quali collaborava.
In particolare nel caso in cui l’associazione risultasse essere iscritta anche all’anagrafe delle Onlus è necessario comunicare agli uffici regionali dell’Agenzia delle Entrate lo scioglimento, al fine che essi possano procedere all’eliminazione dell’ente anche dall’anagrafe Onlus.
Tale comunicazione può essere inviata a mezzo raccomandata a/r unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante ed al modulo utilizzato per l’iscrizione.
Il modulo inviato in questo caso per lo scioglimento dovrà riportare un flag nella casella “utilizzo del modulo per variazioni successive” e di fondamentale importanza sarà inserire nella casella “Perdita qualifica Onlus” la seguente specifica “scioglimento associazione in data xx/xx/xx”.
La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento di una associazione porta con sé una conseguenza estremamente importante, la quale non può essere assolutamente trascurata dai soci.
Il codice civile e l’art. 148 del d.p.r 917/1986 normando le conseguenze fiscali a carico dell’ente non commerciale in caso di chiusura, impongono la non disponibilità del patrimonio stesso, precludendo ai soci la possibilità di distribuirlo al momento della chiusura, imponendo anzi la sua devoluzione a particolari enti.
Lo statuto della associazioni contiene l’indicazione specifica riguardante le modalità da seguire in caso di obbligo di devoluzione del patrimonio a seguito di scioglimento, tale pratica infatti non risulta mai libera.
L’art. 148 del d.p.r. n. 917/1986 al comma 9, lettera b), specifica che
“in caso di scioglimento per qualunque causa di un ente non commerciale vige l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Come chiudere un’associazione: regole ed adempimenti