Credito d’imposta ZES Unica: il codice tributo per l’utilizzo

Francesco Rodorigo - Imposte

Pronto il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica. L'Agenzia delle Entrate ha definito anche il codice per il recupero delle somme in seguito alla decadenza dall'agevolazione per l'avvio di attività nelle ZES. Vanno esposti in fase di compilazione del modello F24

Credito d'imposta ZES Unica: il codice tributo per l'utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Istituito anche il codice per la restituzione delle somme da parte delle imprese che hanno beneficiato della riduzione al 50 per cento dell’imposta sul reddito per l’avvio di nuove iniziative economiche nelle ZES entro il 31 dicembre 2023 e che sono decadute dall’agevolazione.

I codici vanno indicati all’interno del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

Credito d’imposta ZES Unica: i codici tributo per utilizzo e recupero

Dopo la pubblicazione del provvedimento con la percentuale di credito effettivamente fruibile, l’Agenzia delle Entrate con le due risoluzioni, la n. 38 e la n. 39, pubblicate il 22 luglio 2024, fornisce i nuovi codici tributo relativi al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Si tratta, nello specifico, dei codici tributo da indicare per:

  • l’utilizzo in compensazione del credito;
  • il recupero del credito per la decadenza dall’agevolazione.

Ricordiamo che a prevedere il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive che si trovano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) è stato l’articolo 16 del decreto Sud, il n. 124/2023.

Il decreto interministeriale del 17 maggio 2024 ha poi definito le modalità di accesso e fruizione del beneficio, mentre il provvedimento AdE dell’11 giugno ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo e definito le modalità di trasmissione.

Le imprese che hanno ottenuto il credito d’imposta possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito spettante e fruibile si può visualizzare tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ebbene, come specificato nella risoluzione n. 39, il codice tributo per la fruizione in compensazione del credito è il seguente.

Codice tributoDenominazione
7034 Credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

In fase di compilazione del modello, il codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”. Nel caso in cui il contribuente intenda procedere al riversamento dell’agevolazione, va indicato nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui sono stati sostenuti i costi, nel formato “AAAA”.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 39 del 22 luglio 2024
Codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica

Credito d’imposta ZES Unica: i codici tributo per utilizzo e recupero

Come anticipato, con la seconda risoluzione pubblicata il 22 luglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche il codice tributo per il versamento, sempre tramite il modello F24, delle somme dovute per la decadenza dall’agevolazione.

Il codice riguarda le imprese che hanno beneficiato della riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito per l’avvio di una nuova attività nelle zone economiche speciali e che essendo decadute dall’agevolazione devono restituire il beneficio ricevuto.

Pertanto, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito versata in misura ridotta, l’Agenzia ha istituito il seguente codice tributo.

Codice tributoDenominazione
2022 Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES - Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Nella compilazione del modello F24 il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza utilizzando il formato “AAAA”.

L’Agenzia sottolinea che resta invariato l’utilizzo dei codici tributo “8918” e “1990 per il versamento delle sanzioni e degli interessi in caso di ravvedimento operoso.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 38 del 22 luglio 2024
Codice tributo per il versamento delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES

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