Cessione del credito, per la comunicazione inviata senza l'asseverazione del tecnico non è possibile accedere alla remissione in bonis. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 406 del 31 luglio 2023
Cessione del credito, nessuna chance di remissione in bonis in caso di omesso invio dell’asseverazione tecnica all’ENEA nei termini previsti.
L’Agenzia delle Entrate chiude sulla possibilità di sanare la mancata trasmissione da parte del professionista, anche qualora questa sia causata da problemi di invio dovuti a malfunzionamenti del portale ENEA.
Il perché è legato alla finalità dell’adempimento, parte dei controlli preventivi alla fruizione dei bonus edilizi mediante cessione del credito o sconto in fattura.
Cessione del credito, niente remissione in bonis per l’asseverazione omessa
A presentare istanza di interpello è un contribuente che ha avviato lavori che danno diritto al superbonus del 110 per cento e per i quali in accordo con fornitore è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, trasmettendo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i termini previsti.
Una condizione che però da sola non basta per poter perfezionare l’opzione, considerando la necessità di invio preventivo dell’asseverazione ENEA da parte dei tecnici abilitati.
I due adempimenti corrono necessariamente in parallelo e in caso di omessa trasmissione dell’asseverazione tecnica all’ENEA risulta inefficace la comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
In merito alla richiesta del contribuente di sanare l’omesso invio beneficiando della remissione in bonis la risposta delle Entrate del 31 luglio è negativa, anche nel caso illustrato nell’interpello, secondo il quale l’invio non è stato effettuato a causa di problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma dell’ENEA.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 406 del 31 luglio 2023
- Omessa asseverazione ENEA, niente remissione in bonis
Senza remissione in bonis l’omessa asseverazione ENEA, stop cessione del credito e sconto in fattura
La remissione in bonis consente di sanare l’omesso invio di comunicazioni o altri adempimenti di natura formale necessari per accedere a benefici di natura fiscale o a regimi fiscali opzionali.
Tale possibilità consente di rimettersi in regola entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando una sanzione pari a 250 euro.
In merito agli adempimenti legati alla fruizione dei bonus casa, la remissione in bonis è ammessa per rimediare all’omesso invio all’ENEA, nel termine di 90 giorni della scheda descrittiva degli interventi eseguiti.
La stessa possibilità si applica anche per sanare l’omesso invio della comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti richiesti e qualora sia stato tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione.
Discorso diverso invece sul fronte dell’asseverazione del tecnico abilitato, rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL, necessaria per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti e della congruità dei prezzi.
L’asseverazione ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori, scadenza per la quale non sono previste deroghe.
Porte sbarrate quindi anche alla possibilità di remissione in bonis, essendo l’invio dell’asseverazione tecnica una delle condizioni sostanziali per fruire del beneficio della cessione del credito e dello sconto in fattura.
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