Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'obbligo di certificazione SOA per superbonus o altre agevolazioni edilizie che superano i 516.000 euro. Nel calcolo deve essere esclusa l'IVA e l'obbligo non si applica a sismabonus acquisti e bonus acquisti di case ristrutturate. Le date da tenere a mente per non perdere l'agevolazione
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su diversi aspetti legati alla certificazione SOA, un’attestazione permette l’accesso alle imprese a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Tale certificazione è prevista nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro, che rientrano nel superbonus e nei vari bonus edilizi.
L’importo, come chiarito dalla circolare numero 10 del 20 aprile 2023, deve essere calcolato al netto dell’IVA.
Il limite deve essere rispettato dall’impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, solo nel caso in cui queste ultime eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
I fattori da tenere in considerazione per non perdere le agevolazioni e la possibilità di cessione del credito sono:
- la data della stipula del contratto di appalto;
- la data del contratto per il rilascio dell’attestazione;
- la data effettiva di rilascio dell’attestazione.
Sulla base di questi elementi l’Agenzia delle Entrate fornisce le date da tenere in considerazione e le condizioni da rispettare per poter beneficiare dei bonus edilizi.
Le “condizioni SOA” non si applicano agli interventi che rientrano nel sismabonus acquisti e nel bonus acquisti di case ristrutturate.
Certificazione SOA, l’importo di 516mila euro è al netto dell’IVA: i chiarimenti delle Entrate
Con la circolare numero 10 del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla certificazione SOA, obbligatoria per i lavori che rientrano nel superbonus e nei vari bonus edilizi, che superano l’importo di 516.000 euro.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 10 del 20 aprile 2023
- Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 - Certificazione SOA.
I chiarimenti tengono conto della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del decreto Cessioni, che chiarisce l’applicazione dell’obbligo stabilito dall’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211, ovvero il decreto Ucraina.
Tra i chiarimenti più rilevanti ci sono quelli legati al calcolo del tetto massimo da rispettare, alle date da tenere in considerazione per non perdere l’agevolazione e la possibilità di cessione del credito e l’ambito di applicazione dell’obbligo.
Nella parte finale del documento viene specificato quanto segue:
“l’importo dei lavori si debba intendere al netto dell’IVA”
L’imposta sul valore aggiunto deve essere quindi esclusa dal calcolo per il tetto massimo che fa scattare l’obbligo di certificazione SOA.
Inoltre tale importo deve essere calcolato “avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto”, come specificato nella legge di conversione del decreto Cessioni.
In altre parole le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, solo nelle ipotesi in cui le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
In merito all’ambito di applicazione, la circolare spiega che l’obbligo di circolare SOA riguarda sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Non si applicano per le agevolazioni edilizie che riguardano spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari:
- sismabonus acquisti, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013;
- bonus acquisti di case ristrutturate, di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR.
Una parte centrale dei chiarimenti delle Entrate riguarda i soggetti che rientrano nell’obbligo della certificazione SOA.
Certificazione SOA, soggetti obbligati e date da tenere a mente
L’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro completo dei soggetti obbligati a dotarsi della certificazione SOA.
Nel documento vengono riepilogati, caso per caso, le situazioni possibili e le condizioni da rispettare per non perdere le agevolazioni edilizie.
Sono tre le date importanti da considerare per valutare l’applicazione delle condizioni SOA:
- la data della stipula del contratto di appalto;
- la data del contratto per il rilascio dell’attestazione;
- la data effettiva di rilascio dell’attestazione.
Per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023, con importo superiore a 516.000 euro calcolati tenendo conto delle indicazioni richiamate in precedenza, è necessaria la certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.
Per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, le agevolazioni spettano alle imprese dotate di certificazione SOA al momento della stipula di tale contratto ma anche a quelle che documentano al committente l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione in questione.
Per i lavori in corso al 21 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Ucraina, e per quelli stipulati prima di tale data non è previsto l’obbligo di attestazione SOA.
Nessun obbligo anche per i soggetti che hanno stipulato contratti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, per il periodo appena indicato. Per beneficiare delle agevolazioni a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2023, le stesse devono aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione.
A partire dal 1° luglio 2023 è necessario l’avvenuto rilascio della certificazione SOA.
In sintesi può essere utile fare riferimento alla tabella di riepilogo per non perdere le agevolazioni edilizie.
Data di stipula del contratto di appalto | Contratto di rilascio dell’attestazione SOA | Rilascio dell’attestazione SOA |
---|---|---|
precedente al 21 maggio 2022 | attestazione SOA non obbligatoria | attestazione SOA non obbligatoria |
dal 21 maggio al 31 dicembre 2022 | dal 1° gennaio 2023 | dal 1° luglio 2023 |
dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 | dal 1° gennaio 2023 | dal 1° luglio 2023 |
dal 1° luglio 2023 | serve già l’attestazione | serve già l’attestazione dal 1° luglio 2023 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificazione SOA, l’importo di 516mila euro è al netto dell’IVA: i chiarimenti delle Entrate