Carta carburante e netting: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su quando emettere e-fattura e quando documentare le operazioni con lo scontrino elettronico. La risposta all'interpello numero 412 del 2019 fornisce istruzioni utili ad aziende, gestori di stazioni di servizio e consumatori.
Carta carburante e netting: come documentare le operazioni? Dipende dalle parti coinvolte: nel caso di due soggetti IVA, è necessaria la fattura elettronica. Quando in gioco c’è un consumatore finale si utilizza lo scontrino elettronico, ma con precise regole.
Tutte le istruzioni e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 412 nell’11 ottobre 2019.
Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è una società che fornisce ai soggetti passivi d’imposta carte aziendali da utilizzare per il rifornimento di carburante e ha intenzione di fornire le schede anche ai dipendenti del proprio gruppo societario.
E si rivolge all’amministrazione finanziaria per verificare la corretta certificazione delle operazioni.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 412 dell’11 ottobre 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Carte carburante.
Carta carburante e netting: quando utilizzare lo scontrino elettronico
In primis, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 412 dell’11 ottobre 2019, ribadisce come funziona la procedura di netting:
“Consiste nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite «carte aziendali», e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente”.
Solitamente il rapporto si stabilisce tra due soggetti passivi di imposta. Ma, come sottolinea il documento, nulla vieta che il netting e le schede carburante possano coinvolgere persone fisiche che agiscono al di fuori dello svolgimento di attività d’impresa, arte o professione.
In questi casi, però, la documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei consumatori cambia e diventa più articolata.
Alla luce del quadro normativo, ricostruito punto per punto nel documento chiarificatore, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che le cessioni nei confronti di consumatori devono essere certificate con lo scontrino elettronico seguendo precise regole:
- fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento del 28 maggio 2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un distributore ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione viene meno;
- dal 1° gennaio 2020, memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.
Da sottolineare che è sempre possibile optare volontariamente per la memorizzazione elettronica dei corrispettivi.
Nel testo si legge:
“Calando quanto appena detto nel caso oggetto d’esame, l’istante che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l’annotazione nel relativo registro IVA, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi.
Può comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione previsti dal già richiamato articolo 24, primo comma, del decreto IVA”.
Scheda carburante e netting: quando utilizzare la fattura elettronica
Con le innovazioni di questo 2019, nulla è cambiato per le carte carburante che presuppongono un rapporto tra due soggetti passivi IVA, se non il passaggio alla procedura telematica.
Le cessioni di carburante che vedono coinvolti due soggetti passivi d’imposta ricadono negli obblighi generali di fatturazione che, salvo eccezioni, deve essere emessa tramite Sistema di Interscambio.
Anche per quanto riguarda tempi e modalità, la fattura elettronica per documentare le cessioni dei gestori nei confronti dell’istante segue le regole generali.
Il documento, inoltre, si conclude con un chiarimento che riguarda il momento in cui ritenere effettuata l’operazione:
“Si reputa la soluzione prospettata - annotazione dei corrispettivi nel relativo registro con la medesima data valuta della trattenuta a carico dei dipendenti (e del riversamento da parte delle società del gruppo relativamente ai soggetti non a ruolo dell’istante) - conforme all’articolo 6, comma 2, del decreto IVA - a mente del quale «l’operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo») - e, come tale, ammissibile”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Carta carburante e netting: e-fattura o scontrino elettronico?