La scheda carburante o carta carburante serve per poter dedurre ogni mese oppure ogni trimestre il costo di benzina o diesel per il rifornimento del proprio veicolo. Ecco cos'è, le regole fiscali e per la compilazione, la procedura per una corretta gestione documentale ed un modello fac simile in formato pdf
I titolari di partita Iva devono compilare la scheda carburante ai fini della deduzione e della detrazione Iva di benzina o diesel.
Cos’è nello specifico? La scheda da compilare secondo specifiche regole e istruzioni per poter scaricare il costo del carburante non è altro che un documento, di cui di seguito vedremo un modello in formato .pdf che serve per attestare la spesa sostenuta per i rifornimenti della propria auto, moto o veicolo in genere.
La deduzione della spesa per il carburante e la detrazione dell’Iva è ammessa soltanto qualora il contribuente titolare di partita Iva presenti, a cadenza mensile o trimestrale, la scheda carburante correttamente compilata che sostituisce a tutti gli effetti la fattura a fini fiscali.
Come si compila una scheda carburante? Vediamo di seguito tutte le istruzioni secondo il modello in formato .pdf messo a disposizione dei lettori online.
Scheda carburante editabile in formato .pdf: cos’è e modello
Di seguito si mette a disposizione dei lettori il modello editabile in formato .pdf della scheda carburante da compilare.
Vediamo come si compila e di seguito quali sono gli importi da portare in deduzione e detrazione Iva in relazione al costo del carburante sostenuto dai titolari di partita Iva.
Come si compila la scheda carburante
La scheda carburante deve essere compilata ad ogni rifornimento e presentata a cadenza mensile o trimestrale per poter beneficiare della detrazione Iva e della deduzione.
Ecco come si compila la scheda carburante e quali sono le informazioni da indicare:
- anno e periodo di riferimento;
- nome e cognome del titolare della partita Iva (professionisti) o ragione sociale (società);
- domicilio fiscale;
- numero della partita Iva;
- id. veicolo (targa e telaio);
- marca e modello della vettura;
- chilometri percorsi alla fine del mese o trimestre.
Non è finita qui: oltre alle informazioni da inserire nell’intestazione, ad ogni rifornimento sarà necessario compilare la scheda carburante, nell’apposito spazio riservato all’esercente l’impianto di distribuzione, inserendo i seguenti dati
- data del rifornimento;
- importo totale (ovvero quantità e valore del carburante acquistato);
- timbro e firma della stazione di servizio.
Quando si compila la scheda carburante
Non sempre è obbligatorio compilare la scheda carburante per poter portare in deduzione e detrazione Iva la spese per il rifornimento della propria vettura.
Per i pagamenti effettuati con carta di credito, bancomat e in genere strumenti di pagamento tracciabili, il D.L. 70/2011 ha previsto l’esenzione dalla compilazione della scheda carburante.
Per certificare il diritto a detrazione Iva e deduzione sarà in questo caso richiesto di presentare l’estratto conto della banca.
Deduzione costo carburante e detrazione Iva: importi 2023
La percentuale di deduzione del costo del carburante è la stessa di quanto previsto per le auto aziendali e gli importi saranno pari, anche nel 2023, a:
- 100% per società e ditte individuali, per autocarri pari o maggiori di 35 quintali e veicoli strumentali all’attività;
- 80% per agenti e rappresentanti di commercio;
- 70% per veicoli affidati ad un dipendente per la maggior parte dell’anno di riferimento;
- 20% per professionisti e ditte individuali in relazione ad auto ad uso promiscuo.
In merito alla detrazione Iva 2023, le percentuali sono le seguenti:
- 100% per agenti e rappresentanti di commercio e per autocarri pari o maggiori di 35 quintali;
- 40% per veicoli ad uso promiscuo;
- 40% per veicoli affidati ad un dipendente per la maggior parte dell’anno di riferimento;
- 0% per i contribuenti minimi e forfettari, poiché per questa categoria di soggetti l’IVA non è detraibile e rappresenta un costo al 100%.
La gestione documentale della carta carburante e le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte in tema di gestione fiscale e documentale della carta o scheda carburante.
Per esempio, con la risposta numero 412/2019 l’amministrazione finanziaria ha chiarito alcuni aspetti operativi molto interessanti.
Innanzitutto in merito alla definizione della procedura di netting ovvero
“la procedura consistente nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite carte aziendali per i lavoratori dipendenti, e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente”
- Circolare 205/1998 del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate
- Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione
Peraltro, nella prassi commerciale esistono molteplici varianti (si pensi alle carte
che consentono il rifornimento di carburante, ma anche l’accumulo di punti fedeltà variamente utilizzabili ovvero l’acquisto di altri beni/servizi), generalmente
caratterizzate dal coinvolgimento, a diverso titolo, di soggetti passivi d’imposta.
Fermo restando che il netting e le carte aziendali interessino direttamente i lavoratori dipendenti delle aziende.
La corretta modalità di documentazione delle cessioni di carburante
In ordine alle corrette modalità di documentazione delle cessioni di carburante occorre distinguere:
- il rapporto gestore/istante;
- da quello istante/dipendenti.
Il rapporto gestore/istante:
- vede coinvolti due soggetti passivi d’imposta;
- ricade negli obblighi generali di fatturazione.
Le fatture in questione, volte a documentare le cessioni dei gestori nei confronti
dell’istante, seguono inoltre le regole generali anche in riferimento ai tempi e ai modi
di emissione.
Molto più articolato si presenta, invece, il tema degli obblighi documentali derivanti dal rapporto istante/dipendenti.
Cercando di essere sintetici e concreti, si ha che per le cessioni nei confronti di consumatori:
- fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione - da applicare secondo le regole generali dell’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 127/2015 - viene meno;
- dallo scorso 1° gennaio 2020, fermi gli obblighi in capo agli esercenti degli impianti ad alta automazione e fatta salva l’estensione degli stessi ad altri soggetti con un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, laddove abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 22 del decreto IVA (e siano quindi effettuate, ad esempio, in locali aperti al pubblico), vale la prescrizione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015 e l’eccezione dell’articolo 1 del d.m. 10 maggio 2019 più volte richiamata, così che memorizzazione ed invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.
Fermo restando che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria.
Calando quanto sopra riportato al caso dell’azienda che rimborsa il carburante ai propri dipendenti, si può affermare che le aziende in generale, ovviamente diverse da quelle che gestiscono direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione
possono somministrare, in forza di un contratto di netting, carburante ai propri dipendenti, senza fare alcuna operazione diversa ed in più rispetto alla mera annotazione nei registri contabili ed IVA della carta carburante
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scheda carburante: come si compila (modulo in pdf)