Canone unico patrimoniale, previsto dal DL Sostegni bis il bonus per i manifesti pubblicitari: dal 10 febbraio è possibile presentare domanda all'Agenzia delle Entrate per ottenere il credito d'imposta relativo all'importo versato. Tutte le istruzioni da seguire nella circolare numero 1 del 7 gennaio 2022.
Canone unico patrimoniale, le istruzioni per accedere al bonus per i manifesti pubblicitari del DL Sostegni bis: dal 10 febbraio 2022 è possibile presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere il credito d’imposta relativo all’importo versato.
Il valore effettivamente spettante ai beneficiari, però, sarà stabilito con un provvedimento ad hoc che sarà emanato dopo la scadenza per presentazione delle istanze, il 10 marzo 2022, sulla base delle risorse a disposizione che ammontano a 20 milioni di euro e delle richieste inviate.
Tutti i dettagli sul beneficio, sulle modalità di calcolo e di accesso sono contenute nella circolare numero 1 del 7 gennaio 2022.
Canone unico patrimoniale e bonus per i manifesti pubblicitari: domanda dal 10 febbraio
La carrellata di chiarimenti sul tema che arrivano dall’Agenzia delle Entrate parte dalla definizione di canone unico patrimoniale, introdotto dal 1° gennaio dello scorso anno in favore degli enti locali per sostituire:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Insieme all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la diffusione dei messaggi pubblicitari rappresenta presupposto per il versamento del canone unico patrimoniale.
Ed è proprio gli importi pagati per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico che l’articolo 67 bis del Decreto Sostegni bis ha previsto l’introduzione di un bonus specifico.
La prima circolare del 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire per orientarsi tra le regole di accesso al credito d’imposta legato al canone unico patrimoniale: la domanda potrà essere inviata dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come previsto dal provvedimento del 29 ottobre 2021.
L’agevolazione è destinata ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale.
Il documento specifica che il bonus per i manifesti pubblicitari spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato in ritardo, a patto che sia comprensivo di interessi e sanzioni.
Canone unico patrimoniale e bonus per i manifesti pubblicitari: le istruzioni sul calcolo dell’importo
Nel testo della circolare si legge:
“Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 67-bis del Decreto, il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto (rectius versato), con riferimento all’anno 2021, a titolo di canone”.
Il suo valore, infatti, deve essere comunicato nella domanda da presentare dal 10 febbraio ed entro la scadenza del 10 marzo 2022 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso l’ammontare del bonus sarà corrispondente al canone versato per non più di sei mesi.
Per il calcolo, quindi, è necessario tenere conto delle seguenti regole:
- se il canone unico patrimoniale versato dall’aspirante beneficiario è relativo a un periodo inferiore a 6 mesi del 2021, è possibile considerare l’interno importo;
- se invece è relativo a un periodo di oltre 6 mesi, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 9 mesi, l’importo deve essere diviso per 9 e moltiplicato per 6;
- così come se è stato versato per tutto il 2021, l’importo deve essere diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Nel caso in cui il periodo non comprenda mesi interi, il calcolo deve essere effettuato con sul numero dei giorni a cui si riferisce il canone.
Come si legge nella circolare, inoltre, in caso di versamento tardivo per il calcolo bisogna considerare solo l’importo versato a titolo di canone, non è possibile includere la parte relativa a interessi e sanzioni.
Gli aspiranti beneficiari conosceranno l’importo effettivo del credito d’imposta spettante solo quando si chiuderà la finestra temporale per l’invio delle domande.
Nel comunicato stampa che accompagna la circolare si legge:
“Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal Dl Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022”.
Il giorno dopo la pubblicazione i beneficiari potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.
Tutti i chiarimenti sul bonus manifesti pubblicitari legato al canone unico patrimoniale sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 1 del 7 gennaio 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Canone unico patrimoniale e bonus per i manifesti pubblicitari: istruzioni sulla domanda dal 10 febbraio