Bonus pubblicità, approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per l'invio online della domanda. Il provvedimento del 29 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate fissa anche la scadenza delle istanze: inoltro dal 10 febbraio ed entro il 10 marzo 2022. Gli importi saranno stabiliti con successivo provvedimento.
Bonus pubblicità, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni, la scadenza della domanda e gli importi spettanti.
Con il provvedimento del 29 ottobre 2021 l’Amministrazione finanziaria fornisce le modalità attuative e i criteri per la fruizione dell’agevolazione per i titolari d’impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Le domande dovranno essere trasmesse telematicamente, con apposito modello e seguendo le specifiche istruzioni, tra il 10 febbraio al 10 marzo 2022.
L’importo verrà stabilito con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle richieste ricevute.
Bonus pubblicità: istruzioni e scadenza della domanda
A fornire le istruzioni sulla fruizione del bonus pubblicità, destinato a favore dei titolari d’impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati per l’affissione di manifesti e analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, è l’Agenzia delle Entrate.
Nel provvedimento del 29 ottobre 2021 sono riportate le modalità attuative e i criteri per la fruizione dell’agevolazione, che vale anche per l’istallazione di pannelli luminosi o proiezioni d’immagini diverse dalle insegne di esercizio.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 29 ottobre 2021
- Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni.
Il credito d’imposta, le cui risorse a disposizione sono stabilite dall’articolo 67 bis del decreto Sostegni bis, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24.
Con il provvedimento in questione l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione, che dovrà essere compilato seguendo le rispettive istruzioni e specifiche tecniche.
- Agenzia delle Entrate - Modello approvato il 29 ottobre 2021
- Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari (Credito d’imposta art. 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione del modello approvato il 29 ottobre 2021
- Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari (Credito d’imposta art. 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73): istruzioni per la compilazione.
La finestra temporale di invio delle domande è quella compresa tra il 10 febbraio e il 10 marzo 2022, data di scadenza della trasmissione telematica dell’istanza.
Può presentare domanda il diretto interessato o un incaricato abilitato, sempre attraverso l’utilizzo dei canali online dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus pubblicità, importo del credito d’imposta e fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è calcolato in proporzione all’importo dovuto, nell’anno 2021, per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
La norma di riferimento dell’agevolazione è l’articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge di Bilancio 2020.
L’agevolazione viene riconosciuta nel rispetto dei limiti de minimis della disciplina europea.
La scadenza per inviare il modello, che sostituisce integralmente il precedente, o presentare la rinuncia al credito che è già stato richiesto, è la stessa.
Una volta trasmessa la domanda, il soggetto riceverà entro 5 giorni una ricevuta con la presa in carico della comunicazione o lo scarto.
La ricevuta rimarrà all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e conterrà le eventuali motivazioni dello scarto.
Per quanto riguarda l’importo spettante, i contribuenti devono fare i conti con le risorse messe a disposizione.
Il calcolo della percentuale spettante sarà effettuato tenendo conto delle risorse disponibili.
La quota attribuita a ciascun soggetto sarà resa nota in un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il limite dell’agevolazione è calcolato moltiplicando l’importo del canone dovuto nel 2021 per la percentuale stabilita nel successivo provvedimento.
Se i contributi richiesti sono inferiori alle risorse stanziate, l’importo coprirà il 100 per cento delle somme dovute.
La fruizione dell’agevolazione in compensazione con F24 sarà possibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del futuro provvedimento.
Nel caso d’importi superiori a 150 mila euro, si dovranno attendere le verifiche previste e i tempi saranno più lunghi.
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