Bonus pubblicità, invio dichiarazione sostitutiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Bonus pubblicità, per l'invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati si parte dal 10 gennaio 2022. Ci sarà un mese di tempo, e la trasmissione per l'accesso al credito d'imposta per il 2021 dovrà essere effettuata entro la scadenza del 10 febbraio.

Bonus pubblicità, invio dichiarazione sostitutiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022

Bonus pubblicità, dichiarazione sostitutiva con invio a partire dal 10 gennaio 2022.

Per li titolari di partita IVA che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in relazione all’anno 2021, è tempo di confermare la prenotazione effettuata.

La finestra per l’invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati si apre il 10 gennaio 2022, e ci sarà un mese di tempo a disposizione. La scadenza è fissata al 10 febbraio, secondo le nuove tempistiche comunicate dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Non cambiano le modalità di invio: è l’Agenzia delle Entrate a gestire l’adempimento, da effettuarsi esclusivamente tramite i servizi online appositamente predisposti.

Bonus pubblicità, invio dichiarazione sostitutiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022

Per i titolari di partita IVA che hanno inviato domanda per accesso al bonus pubblicità 2021 entro lo scorso 31 ottobre, dal 10 gennaio 2022 si apre la finestra per confermare la prenotazione del credito d’imposta.

Si tratta del secondo adempimento necessario per fruire del bonus pubblicità che, oltre all’invio della domanda di prenotazione, richiede per l’appunto la conferma dell’investimento effettuato mediante la trasmissione della dichiarazione sostitutiva in modalità telematica.

In via ordinaria, l’invio deve essere effettuato dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per il bonus pubblicità 2021 tale finestra temporale è stata lievemente differita e, come comunicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, c’è tempo dal 10 gennaio e fino alla scadenza del 10 febbraio 2022.

Non cambiano le modalità di invio: il modello di dichiarazione sostitutiva relativo agli investimenti effettivamente effettuati, di seguito allegato in pdf con le relative istruzioni, dovrà essere trasmesso in modalità telematica, tramite i servizi online predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus pubblicità - modello comunicazione e dichiarazione sostitutiva
Scarica il modello in formato pdf aggiornato al 24 settembre 2021
Bonus pubblicità - istruzioni compilazione
Scarica le istruzioni per la compilazione della comunicazione\dichiarazione sostitutiva

La procedura di trasmissione è disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Successivamente, sulla base delle comunicazioni inviate e degli investimenti effettivamente sostenuti, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria metterà a disposizione l’elenco dei beneficiari del bonus pubblicità per il 2021, con l’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile mediante modello F24.

Bonus pubblicità 2022, domanda al via dal 1° marzo

Chiusi gli adempimenti per il 2021, si aprirà a stretto giro la nuova finestra per l’accesso al bonus pubblicità.

Per gli investimenti effettuati nel corso del 2022, dal 1° al 31 marzo sarà necessario inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, indicando i dati relativi alle somme già spese e quelle da investire nel corso dell’anno.

Sono ammessi gli investimenti effettuati da imprese o lavoratori autonomi, compresi gli enti non commerciali, sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Si ricorda che anche per il 2022, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, ai fini dell’accesso al bonus pubblicità viene meno il vincolo dell’incremento minimo dell’1 per cento degli investimenti, rispetto a quelli effettuati nel corso dell’anno precedente.

Secondo quanto previsto inoltre dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il credito d’imposta spettante è inoltre pari al 50 per cento delle somme sostenute, nel limite delle risorse stanziate. In caso di richieste eccedenti lo stanziamento previsto, pari a 90 milioni di euro, la percentuale del credito effettivamente fruibile è soggetta a ridefinizione.

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