Bonus prima casa, nel DL Fiscale non c'è nessuna novità sul requisito della residenza per chi vive all'estero. La bozza prevedeva un intervento per allineare le regole dell'agevolazione alle indicazioni UE. Per ora non ci sono modifiche alla normativa di riferimento. Ma, forse, è solo questione di tempo.
Bonus prima casa per chi vive all’estero: il testo del Decreto Fiscale 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre non porta novità sul requisito della residenza. Resta, quindi, ancora possibile beneficiarne senza la necessità di trasferirsi.
Nelle bozze in circolazione subito dopo l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri, invece, un articolo era dedicato proprio alla procedura di infrazione UE legata all’agevolazione.
Per ora, però, non viene modificata la normativa, il DL n. 146/2021 non prevede interventi su questo fronte.
Bonus prima casa, nessuna novità sul requisito della residenza per chi vive all’estero nel DL Fiscale
A regolare il bonus prima casa è la Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
L’agevolazione consiste nel versamento di un’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile, e delle imposte ipotecaria e catastale snella misura fissa di 50 euro.
Quando a vendere l’immobile è un’impresa soggetta a IVA, il contribuente può applicare un’aliquota del 4 per cento, anziché del 10 per cento, e versare le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Per accedere alle agevolazioni, bisogna rispettare diversi requisiti. Tra questi c’è il trasferimento della residenza nel comune in cui si è acquistato l’immobile entro la scadenza dei 18 mesi.
La regola fa eccezione per i cittadini italiani residenti all’estero: per chi risiede oltreconfine è sufficiente semplicemente che l’acquisto rappresenti la prima casa sul territorio italiano, in qualsiasi punto. La normativa non richiede di adibire l’immobile ad abitazione principale e quindi di trasferire la residenza.
Ed è proprio su questo particolare trattamento che il Decreto Fiscale 2022 in un primo momento sembrava intervenire.
“1. Alla nota II-bis), comma 1, lettera a), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole “se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano” sono soppresse”.
Si leggeva nel testo in versione di bozza.
Bonus prima casa, per ora nessuna novità sul requisito della residenza per chi vive all’estero: solo questione di tempo?
L’articolo, che non ha trovato spazio nella versione definitiva del testo del Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre, si intitolava procedure di infrazione europee in materia fiscale.
L’indicazione di modificare l’eccezione sul trasferimento della residenza per chi vive all’estero e intende beneficiare del bonus prima casa, infatti, arriva proprio dall’Europa.
La possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta nell’applicazione dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, senza vincoli sul trasferimento della residenza per gli italiani all’estero, appare discriminatoria.
I cittadini di altri Stati membri non hanno diritto ad agevolazioni se non risiedono effettivamente nel comune in cui si trova il bene o se non si trasferiscono entro 18 mesi dall’acquisto.
Il meccanismo entra, quindi, in contrasto con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che non ammette trattamenti diversi in base alla cittadinanza.
Nel 2014 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia proprio a causa delle regole alla base del bonus prima casa.
L’intervento sul testo, però, non è mai arrivato e con la decisione del 24 gennaio 2019, l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia dell’UE per aver previsto, e mai modificato, la possibilità di beneficiare di un’aliquota ridotta per i cittadini italiani emigrati all’estero che acquistano la loro prima abitazione sul territorio italiano senza dover rispettare il requisito della residenza.
L’intervento sulle regole del bonus prima casa sembrava in arrivo con il Decreto Fiscale 2022, ma nel testo ufficiale non ci sono modifiche alla normativa di riferimento.
Probabilmente è solo questione di tempo: l’Italia deve allinearsi alle indicazioni dell’UE, così come è accaduto nel caso dell’esenzione IMU per i pensionati italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, agevolazione abolita dalla Legge di Bilancio 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa, nel DL Fiscale nessuna novità sul requisito della residenza per chi vive all’estero