Se il contribuente contesta i requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, spetta all’Amministrazione provare la sussistenza di tali requisiti. Lo ha precisato la Corte di Cassazione

In caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso di accertamento, incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti.
L’Amministrazione finanziaria è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.
Questo è quanto hanno affermato i giudici della suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8009 del 27 marzo 2025.
Ricade sull’Ufficio la prova della correttezza della delega di firma
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento, giunto sin in Cassazione a seguito del ricorso proposto dall’agenzia delle entrate che ha censurato la sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione e, in particolare, laddove ha affermato quanto segue:
“l’Agenzia appellata non ha dimostrato il corretto esercizio del potere di firma e la presenza di una eventuale delega, nonostante la prova dell’esistenza di tale provvedimento di delega è stato richiesto, già dal primo grado del giudizio, dalla società appellante. Allorquando il ricorrente ne fa esplicita richiesta la delega conferita al funzionario firmatario dell’avviso tributario deve essere esibita dall’Ufficio affinché la Commissione valuti la legittimità e l’efficacia dell’atto di esercizio del potere di delega del funzionario.”
Assume l’Ufficio che “tale impostazione” si fonda sull’indebita confusione tra delega di funzioni e di firma e sul presupposto che anche a quest’ultima sia applicabile la specifica normativa prevista per la prima dall’art. 4-bis del DL n. 78 del 2015.
Osserva che anche l’eventuale invalidità dell’incarico dirigenziale conferito a un funzionario non travolge la validità della delega di firma conferita al medesimo, essendo sufficiente che questi appartenga alla carriera direttiva e che, ai fini della validità dell’atto, rileva solo la riferibilità dello stesso all’Ufficio, ossia l’organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato, e non al sottoscrittore.
Aggiunge che dal disposto di cui all’art. 42 del DPR n. 600 del 1973, si desume che la nullità dell’avviso di accertamento si ha solo nei casi espressamente contemplati, tra i quali non vi è l’irregolarità della sottoscrizione; che la disposizione non prevede che la delega debba contenere il nominativo del delegato e debba essere circoscritta ad un periodo determinato; che l’obbligo di allegazione è previsto solo per i documenti richiamati nella motivazione dell’atto impositivo.
Per l’effetto, conclude affermando che l’indicazione in calce all’avviso di accertamento degli estremi della delega conferita dal direttore provinciale al capo area, impiegato della carriera direttiva, è sufficiente a provare la provenienza dell’atto dall’Ufficio e da soggetto legittimato alla sua emanazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato.
La dimostrazione del corretto esercizio del potere di firma
La CTR ha affermato espressamente che l’Agenzia non aveva dimostrato il corretto esercizio del potere di firma, sebbene la presenza di un’eventuale delega fosse stata richiesta dalla controparte già dal primo grado di giudizio.
Ha aggiunto che, allorquando il ricorrente ne faccia esplicita richiesta, la delega conferita al funzionario firmatario dell’atto deve essere esibita dall’Ufficio, affinché la Commissione possa valutarne la legittimità e l’efficacia. Per l’effetto ha ritenuto fondato il motivo di appello.
È evidente, pertanto, che la CTR ha ritenuto necessario, al fine di provare il corretto esercizio del potere di firma da parte di colui che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, la produzione in giudizio della delega ed ha accolto il ricorso del contribuente rilevando che quest’ultima non era stata esibita. Sebbene lo snodo essenziale della pronuncia della CTR fosse la mancata produzione della delega di firma, la ricorrente sul punto non ha mosso alcuna specifica censura.
La decisione della CTR, per altro, appare conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per la quale l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 600 del 1973 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
In caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni (Cass. n. 19190/2019).
La Corte, pur modificando il proprio orientamento in tema di delega di firma (non delega di funzioni), ai sensi dell’art. 42 cit., ritenendo irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato e l’indicazione del termine di validità (essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita) (Cass. n. 8814/2019; Cass. n. 11013/2019), ha però ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti.
L’Amministrazione finanziaria è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La prova della correttezza della delega di firma ricade sull’Ufficio