Se il contenuto della delega di firma emessa da capo dell'ufficio non è stato rispettato dal sottoscrittore è nullo l'avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Lo chiarisce l'Ordinanza numero 32386 del 3 novembre 2022 della Corte di Cassazione.
È nullo l’avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio, in via generale, non è stato rispettato dal sottoscrittore, nel caso concreto.
In particolare, se il direttore dell’Ufficio ha rilasciato la delega, delimitando per valore lo scaglione in relazione al quale è attribuito al delegato il potere di firmare l’avviso di accertamento, e tale limite non è stato rispettato, l’atto impositivo è nullo.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 32386 del 3 novembre 2022.
Avviso di accertamento nullo se la delega di firma non è rispettata: analisi dell’ordinanza delle Cassazione
Il caso riguarda una serie di avvisi di accertamento che la società destinataria ha impugnato, in via preliminare, per assenza di valida delega.
Il giudice d’appello, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha accolto il ricorso della società ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 42 del DPR n. 600 del 1973 e concludendo nel senso del mancato assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere a suo carico di dimostrare l’effettiva sussistenza in capo al delegato del potere di sottoscrizione degli atti impositivi, con conseguente nullità degli stessi.
Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, lamentando violazione e falsa applicazione del citato art. 42, nella parte in cui la CTR ha ritenuto invalida la sottoscrizione degli avvisi impugnati da parte del capo ufficio controlli, a ciò delegato sino al tetto di 250.000,00 euro da parte del Direttore dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, come da apposito atto dispositivo.
In buona sostanza l’Agenzia lamenta il fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto che colui che aveva firmato gli avvisi impugnati, lo aveva fatto in assenza della prova delle condizioni che abilitavano il capo ufficio controlli a sostituirsi al capo area accertamento, ossia la temporanea assenza, e hanno concluso che l’autore non aveva il potere di sottoscrivere l’atto.
La Corte di cassazione ha respinto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e ha rigettato il ricorso, richiamando all’uopo la consolidata giurisprudenza secondo cui, in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del DPR n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale.
Nel caso di specie la delega del direttore dell’ufficio, materialmente esistente, precisa l’ambito in cui può esercitare il potere di firma il capo ufficio controlli e quello in cui è il capo area accertamento a poter esercitare il potere di firma sull’atto impositivo, laddove il criterio di riparto è individuato sulla base del valore dell’atto di accertamento, sino a 100.000 euro per il capo area e da 100.000 sino a 250.000 euro per il capo ufficio controlli.
Dal lato probatorio, se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio, consistente nel dare prova dell’esistenza della delega e del suo corretto esercizio, quale effetto diretto dell’espressa previsione della tassativa sanzione legale di nullità dell’avviso di accertamento.
Dando corretta attuazione ai principi summenzionati la CTR ha accertato che il capo ufficio controlli ha sottoscritto gli atti impositivi al di fuori dello scaglione di valore per il quale il direttore dell’ufficio gli aveva attribuito il potere di firma. Da qui il seguente principio di diritto:
“In tema di sottoscrizione di avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 …se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto”
Ne consegue che è invalida la sottoscrizione da parte del capo ufficio controlli, in luogo del capo area accertamento, perché la delega ha delimitato per valore lo scaglione in relazione al quale è attribuito a ciascuno dei due il potere di firmare l’avviso di accertamento e tale limite, impostosi dall’Amministrazione finanziaria pacificamente, non è stato rispettato.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 32386 del 3 novembre 2022
- Se il contenuto della delega di firma emessa da capo dell’ufficio non è stato rispettato dal sottoscrittore è nullo l’avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Lo chiarisce l’Ordinanza numero 32386 del 3 novembre 2022 della Corte di Cassazione.
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