Bonus prima casa, si pagano l'imposta sulle donazioni e quelle ipotecaria e catastale sulla rinuncia al diritto di abitazione. Lo spiega la risposta all'interpello numero 525 del 26 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di un trasferimento di diritto ereditato. L'agevolazione sulla prima casa si applica sulle successioni e donazioni, non sugli atti a titolo gratuito.
Bonus prima casa, sulla rinuncia al diritto di abitazione si paga sia l’imposta sulle donazioni, sia le imposte ipotecaria e catastale.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 525 del 26 ottobre 2022.
L’atto consiste in un vero e proprio trasferimento del diritto ereditato e la base imponibile da considerare nel caso concreto è il 50 per cento della proprietà dell’abitazione.
L’agevolazione sulla prima casa può essere applicata se vengono rispettati i requisiti. Si riferisce a successioni e donazioni e non si applica agli atti a titolo gratuito.
Bonus prima casa, per la rinuncia al diritto di abitazione si paga l’imposta sulle donazioni e quelle ipo-catastali
Il bonus prima casa è l’oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti con la risposta all’interpello numero 525 del 26 ottobre 2022.
Lo spunto per le delucidazioni nasce dai quesiti posti dall’istante in merito alla rinuncia a titolo gratuito del diritto all’abitazione ereditato e sulla corretta tassazione dell’atto in questione.
Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, l’Amministrazione finanziaria spiega che sulla rinuncia a titolo gratuito del diritto di abitazione ereditato al 50 per cento, in precedenza oggetto dell’agevolazione per prima casa, si applica l’imposta sulle donazioni.
Il documento di prassi non entra nei dettagli sull’applicazione dell’agevolazione di cui alla Nota II-bis, all’articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ma richiama la disciplina civilistica.
L’articolo 1350 del Codice civile stabilisce che la rinuncia al diritto di abitazione deve essere effettuata per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.
In base a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2643 del Codice civile, inoltre rientra tra gli atti che devono essere oggetto di trascrizione, poiché relativa a un diritto reale sull’immobile.
Dal punto di vista fiscale dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce che anche la rinuncia ai diritti reali di godimento è considerata un trasferimento.
A riguardo la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28 gennaio 2019, numero 2252, ha inoltre chiarito quanto di seguito riportato:
“ai fini fiscali, pertanto, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale.”
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 525 del 26 ottobre 2022
- Agevolazione «prima casa». Rinuncia al diritto di abitazione. Tassazione dell’atto di rinuncia.
Bonus prima casa, il calcolo delle imposte per la rinuncia al diritto di abitazione
Nel documento dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti anche in merito al calcolo delle imposte dovute.
Nello specifico la base imponibile sulla quale calcolare gli importi da versare è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto.
Si tratta quindi del 50 per cento della proprietà dell’immobile, ovvero la quota che riguarda la proprietà che la figlia ha ereditato dalla madre defunta.
Le imposte ipotecarie e catastali devono essere corrisposte nella misura proporzionale, rispettivamente dell’1 per cento e del 2 per cento.
In merito all’agevolazione prima casa, la circolare 22 gennaio 2008, numero 3, chiarisce che l’agevolazione è applicabile ai trasferimenti:
“della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni.”
L’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che stabilisce le regole relative a imposte ipotecaria e catastale, non può essere oggetto di applicazione estensiva.
La norma non si applica, quindi, agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione non contemplati espressamente dalla disposizione.
Il bonus prima casa non si applica quindi agli atti a titolo gratuito ma solo a quelli derivanti da successioni o donazioni.
Un ulteriore quesito posto non trova risposta dell’Agenzia delle Entrate in quanto mancano le condizioni di “obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni”, elemento cardine per l’ammissibilità del quesito.
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