Bonus facciate 2021, detrazione del 90 per cento anche per gli edifici visibili solo dal mare: non c'è nessun ostacolo alla fruizione dell'agevolazione, in presenza degli altri requisiti richiesti. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 595 del 16 settembre 2021.
Anche i lavori su un edificio visibile solo dal mare danno diritto al bonus facciate: non ci sono ostacoli alla fruizione della detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute per recuperare o restaurare parte dell’immobile.
La vista mare non rientra, infatti, tra i casi di esclusione dall’agevolazione.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 595 del 16 settembre 2021.
Bonus facciate 2021, detrazione anche per gli edifici visibili solo dal mare
Come di consueto lo spunto per fare luce sulla questione, arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un contribuente che ha intenzione di realizzare dei lavori su un edificio che si trova in prossimità della costa ed è visibile solo dal mare.
Dal momento che la visibilità da vie, strade o suoli pubblici è uno dei requisiti richiesti per beneficiare della detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare dell’agevolazione.
Il mare o la scogliera demaniale da cui l’immobile è visibile possono essere considerati spazi ad uso pubblico? È questo il dubbio da sciogliere.
Con la risposta all’interpello numero 595 del 16 settembre 2021, sentito anche il parere del Ministero della Cultura, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera alla fruizione della detrazione.
Nel testo si legge:
“Nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, non oggetto della presente istanza di interpello, al caso di specie risulta applicabile il bonus facciate”.
La normativa, infatti, non esclude casi come quelli analizzati dal campo di applicazione della dell’agevolazione.
Bonus facciate 2021, detrazione anche per gli edifici visibili solo dal mare
Il bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, consiste in una detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che gli immobili si trovino in specifiche aree del territorio:
- zona A, parti interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zona B, parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle precedenti: sono parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Per beneficiare della detrazione, oltre a dover effettuare specifiche tipologie di lavori, è necessario anche realizzare gli interventi su particolari punti dell’edificio:
- sull’intero perimetro esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile;
- in particolare sugli elementi della facciata che costituiscono la struttura opaca verticale.
Nel documento si legge:
“La ratio della normativa in esame è, dunque, quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici”.
Nessun beneficio è accessibile per i lavori di miglioramento di facciate interne dell’edificio, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, o di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Alla luce di un’analisi della normativa, come sottolinea il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 595 del 16 settembre 2021, una facciata esterna visibile solo dal mare non rientra tra i casi di esclusione.
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