Comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre per utilizzare i bonus energia per le imprese, relativi al 3° e 4° trimestre del 2022. Chi non ha effettuato l'adempimento entro il 16 marzo scorso può utilizzare la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro
Chi non avesse inviato entro lo scorso 16 marzo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito ai bonus energia relativi al 3° e 4° trimestre del 2022 può ancora effettuare l’adempimento con la remissione in bonis.
Lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2023 e dovrà essere pagata la sanzione di 250 euro.
La data di fine mese interessa anche l’utilizzo in compensazione: prima della fruizione con F24 dovrà in ogni caso essere inviata l’apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Bonus energia imprese, comunicazione alle Entrate entro il 30 settembre con la remissione in bonis
C’è ancora meno di un mese di tempo per chi intende fruire dei crediti d’imposta per le spese sostenute per energia elettrica e gas, relativi al 3° e al 4° trimestre del 2022.
Prima dell’utilizzo in compensazione con il modello F24 le imprese devono aver inviato l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito ai bonus energia.
Le agevolazioni interessate sono quelle previste:
- dall’articolo 6 del DL 115/2023, ovvero il decreto Aiuti bis, per il 3° trimestre 2022;
- dall’articolo 1 del DL 44/2022, per i mesi di ottobre e novembre;
- dall’articolo 1 del DL 176/2022, ovvero il decreto Aiuti quater, per il mese di dicembre 2022.
Per le aziende che non abbiano rispettato la scadenza dello scorso 16 marzo, per la comunicazione alle Entrate, ci sarà tempo fino al prossimo 30 settembre.
I soggetti potranno infatti usufruire dell’istituto della remissione in bonis, pagando una sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero 250 euro.
Bisogna tuttavia fare attenzione: il 30 settembre è fissato anche il termine per l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni.
La compensazione dovrà avvenire dopo l’invio della comunicazione. Si dovrà quindi tenere conto dell’adempimento prima della fruizione dell’agevolazione.
Bonus energia imprese, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla remissione in bonis
A fornire chiarimenti sulla possibilità di utilizzare la remissione in bonis per i crediti d’imposta relativi al 3° e 4° trimestre del 2022 è la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 27 del 19 giugno 2023.
Il documento di prassi chiarisce innanzitutto quali sono le agevolazioni che possono rientrare nel perimetro della remissione in bonis.
Sono escluse da tale possibilità:
- i crediti relativi al 1° e 2° trimestre 2022;
- i crediti riguardanti i primi trimestri del 2023.
Per tali crediti non è infatti previsto l’adempimento preliminare alla fruizione.
L’adempimento di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 176 del 2022, così come quello per le precedenti versioni, non è considerato un elemento costitutivo dei crediti.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi:
“La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.”
Nel caso dei crediti d’imposta riferiti al 3° e 4° trimestre del 2022, quindi, si può utilizzare la remissione in bonis, nel rispetto delle regole previste.
L’utilizzo dello strumento è escluso in presenza di attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, effettuate prima del perfezionamento.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, la remissione in bonis:
“non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.”
L’esclusione non è prevista nei seguenti casi:
- lo scarto della delega di pagamento, avvenuto per la semplice omissione;
- lo scarto della delega di pagamento, nel caso di mero errore nella compilazione.
Tali casi rappresentano infatti alert per l’Agenzia delle Entrate in merito all’anomalia del mancato invio della comunicazione o incongruenze ma non rappresenta una violazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese, scadenza al 30 settembre con la remissione in bonis