Bonus energia imprese, i crediti d’imposta non sono considerati un “sussidio”

Tommaso Gavi - Imposte

Non rientrano tra i sussidi i crediti d'imposta a compensazione delle spese legate all'energia, previsti per le imprese. Anche i bonus energia per l'autoconsumo sono esclusi dal calcolo dell'aumento di prezzo che permette l'accesso all'agevolazione

Bonus energia imprese, i crediti d'imposta non sono considerati un “sussidio”

I crediti d’imposta relativi ai bonus energia per le imprese non sono considerati un “sussidio” e non incidono nel calcolo per determinarne l’accesso, basato sull’aumento del prezzo dell’energia.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 355 del 20 giugno 2023.

Ai fini del test di accesso si deve considerare come incremento solo la variazione del prezzo unitario del combustibile.

Sono ugualmente esclusi i crediti d’imposta per le imprese energivore per l’autoconsumo, in quanto le somme sono introdotte ex-post, a compensazione dell’aumento del costo.

Bonus energia imprese, i crediti d’imposta non sono considerati un “sussidio”

Continuano i chiarimenti relativi ai bonus energia per le imprese, mentre si avvicina la scadenza per le misure approvate per il 2° semestre del 2023.

Con la risposta all’interpello numero 355 del 20 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul termine “sussidio”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 355 del 20 giugno 2023
Chiarimenti sulla nozione di sussidio, in merito ai crediti d’imposta per l’energia, destinati alle imprese energivore.

Lo spunto per le delucidazioni arriva dai quesiti posti dall’istante, in merito al calcolo dell’aumento dei prezzi che determina l’accesso ai crediti d’imposta.

Il quesito riguarda i crediti d’imposta di cui il soggetto ha beneficiato per il 2° trimestre del 2022, compreso quello relativo all’autocomsumo di energia.

Tali importi devono essere considerati nel calcolo dell’aumento di prezzo per determinare l’accesso al bonus energia per le imprese energivore relativo al 3° trimestre del 2023?

L’Agenzia delle Entrate esclude le somme dal calcolo, sposando la soluzione proposta dall’istante.

Per prima cosa, però, riepiloga il quadro normativo di riferimento.

I bonus energia sono stati previsti inizialmente dal decreto Aiuti per contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Tali misure sono state in seguito prorogate e rimodulate dal decreto Aiuti bis, dal decreto Aiuti ter, dal decreto Aiuti quater, dalla Legge di Bilancio e, infine, dal decreto Bollette 2023.

I quesiti dell’istante riguardano il credito d’imposta per le imprese energivore riconosciuto per il 3° trimestre del 2022, in particolare dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115.

Alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, viene riconosciuto un credito di imposta del 25 per cento delle spese sostenute per l’energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento.

Il requisito per l’accesso è l’incremento superiore al 30 per cento, calcolato sulla base del 2° trimestre, rispetto allo stesso periodo del 2019 “al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”.

Da qui la necessità di chiarire quali somme rientrano tra i sussidi.

Bonus energia imprese, i crediti d’imposta non sono considerati un “sussidio”

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, chiarimenti sui bonus energia per le imprese sono stati forniti in precedenza dai seguenti documenti di prassi:

La prima citata spiega che si considera come spesa agevolabile quella sostenute per l’acquisto dell’energia e che rientra nella voce “spesa per la materia energia”. Sono dunque escluse, ad esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie per gli acquisti di energia elettrica.

In merito alla nozione di sussidio, lo stesso documento di prassi fa rientrare in tale categoria:

“qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa ’’energivora’’, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica (paragrafo 1.1).”

I crediti d’imposta relativi al 2° trimestre del 2022 non rientrano tra i sussidi, dal momento che la ratio delle norme agevolative è quella di introdurre un beneficio unico ’a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’aumento del costo dell’energia dello scorso anno e dell’anno in corso.

Inoltre, il credito d’imposta:

“non configura un elemento ’’di copertura’’ totale o parziale della componente energia di cui l’impresa ha fruito all’atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione di questo senza, tuttavia, diretta incidenza sull’originario costo.”

La stessa interpretazione si applica anche al credito d’imposta per l’energia autoconsumata.

Ai fini del test di accesso alle agevolazioni deve essere considerato come aumento solo la mera variazione del prezzo “unitario” del combustibile.

L’Agenzia delle Entrate spiega dunque quanto di seguito riportato:

“In conclusione, i crediti d’imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022, di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 17 del 2022, non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115).”

Lo stesso vale per il credito d’imposta relativo all’autoconsumo. Il calcolo dell’aumento, come chiarito nel documento di prassi, deve essere effettuato:

“...senza tenere conto del credito energivori autoconsumo di cui all’articolo articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 17 del 2022 n. 17, relativo al secondo trimestre 2022.”

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