Bonus energia 2022, dall'Agenzia delle Entrate arriva un codice tributo per ogni credito d'imposta previsto dal Decreto Aiuti ter per sostenere le imprese nell'acquisto di elettricità, gas naturale e carburante nell'ultima parte dell'anno. I dettagli e le istruzioni per la compilazione del modello F24 necessario per utilizzare le somme nella risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022.
Bonus energia 2022: istituito dall’Agenzia delle Entrate un codice tributo per ogni credito d’imposta previsto dal Decreto Aiuti ter.
Il DL n. 144 del 2022 ha messo in campo nuove agevolazioni a sostegno delle imprese per le spese di elettricità e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre dell’anno.
Nella risoluzione numero 54/E del 30 settembre 2022 anche le istruzioni per compilare il modello F24 e utilizzare le somme in compensazione entro la scadenza del 31 marzo 2023.
Bonus energia 2022 nel Decreto Aiuti ter: per ogni credito d’imposta un codice tributo
A regolare nuovi bonus energia per il 2022 sono gli articoli 1 e 2 del DL n. 144 del 2022, il cosiddetto Decreto Aiuti ter.
In particolare sono 5 i crediti d’imposta messi in campo e per ognuno l’Agenzia delle Entrate ha istituito un diverso codice tributo.
Di seguito una panoramica delle agevolazioni e della sequenza di cifre da indicare nel modello F24 per beneficiarne, istituite con la risoluzione numero 54/E del 2022.
Codice Tributo | Denominazione | Dettagli sulla misura |
---|---|---|
6983 | credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a favore di imprese a forte consumo di energia elettrica |
6984 | credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato a ottobre e novembre 2022, a favore di imprese a forte consumo di gas naturale |
6985 | credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 a favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica |
6986 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas utilizzato a ottobre e novembre 2022, a favore di imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale |
6987 | credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 | credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina in favore di imprese agricole, della pesca, agromeccaniche |
Le imprese beneficiarie dei bonus energia 2022 previsti dal Decreto Aiuti ter hanno tempo fino alla scadenza del 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione. In alternativa è possibile cedere i crediti d’imposta a terzi.
Bonus energia 2022 nel Decreto Aiuti ter: le istruzioni per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta
Le imprese che hanno diritto a beneficiare delle misure di sostegno per
le spese di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante, anche utilizzato per il riscaldamento di serre e fabbricati, nel quarto trimestre dell’anno devono indicare il codice tributo associato al bonus energia nel modello F24.
Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 54/E del 30 settembre 2022 fornisce anche le istruzioni per la compilazione.
In particolare, è necessario indicare la sequenza di cifre relativo al credito d’imposta a cui si ha diritto nella sezione “Erario” e in particolare:
- nella colonna “importi a credito compensati”;
- nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere specificato l’anno di sostenimento della spesa per esteso.
I bonus energia previsti dal Decreto Aiuti ter sono relativi alle spese sostenute a ottobre e novembre e nel quarto trimestre dell’anno: 2022, quindi, sarà il dato da inserire.
Tutti i dettagli e le istruzioni sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 54/E del 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 54/E del 30 settembre 2022
- Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas
naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia 2022 nel Decreto Aiuti ter: per ogni credito d’imposta un codice tributo