Bonus assunzioni 2020, nel testo definitivo del decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto ed in vigore dal 15 agosto 2020, è previsto un esonero di sei mesi sui contributi previdenziali dei datori di lavoro, se assumono lavoratori con contratto indeterminato entro il 31 dicembre prossimo. Devono comunque essere versati i premi e i contributi INAIL e l'importo massimo annuo dell'agevolazione è di 8.060 euro.
Bonus assunzioni 2020, nel decreto agosto è previsto per i contratti a tempo indeterminato per un periodo di tempo massimo di sei mesi.
La misura è confermata nel testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto ed in vigore dal 15 agosto 2020.
Per i datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2020, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Dal bonus assunzioni sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.
Bonus assunzioni 2020, decreto agosto: per tempo indeterminato fino a sei mesi
Il bonus assunzioni è una tra le misure per il mondo del lavoro, ad essere inserita nel decreto agosto, il cui testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto.
Il testo, in vigore dal 15 agosto 2020, è composto da 115 articoli e otto capi:
- Capo I - Disposizioni in materia di lavoro;
- Capo II - Disposizioni in materia di coesione territoriale;
- Capo III - Disposizioni in materia di salute;
- Capo IV - Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza;
- Capo V - Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma;
- Capo VI - Sostegno e rilancio dell’economia;
- Capo VII - Misure fiscali;
- Capo VIII - Disposizioni finali e copertura finanziaria
Dopo le altre misure di taglio economico per far fronte all’emergenza Coronavirus, il decreto Cura Italia, il decreto Liquidità e il decreto Rilancio, arriva il decreto Agosto, entrato in vigore il 15 agosto 2020.
La misura, che prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, è contenuta nell’articolo 6, che si inserisce nel primo capo.
Nel primo comma si prevede il bonus per i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato per le assunzioni fino al 31 dicembre 2020.
Dal punto di vista contrattuale, invece, è prevista l’esclusione dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico.
Il periodo massimo dell’esonero dai contributi previdenziali è di sei mesi e fino ad 8.060 euro su base annua, riparametrati su base mensile.
Rimane l’obbligo di versamento dei premi e contributi dovuti all’INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Bonus assunzioni 2020, decreto agosto: esclusione per chi ha avuto un indeterminato nei sei mesi precedenti
A stabilire dei limiti al bonus assunzioni è il successivo comma 2 che prevede l’esclusione per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la stessa impresa, nei sei mesi precedenti alla data di assunzione.
Il comma 3, invece, specifica che possono usufruire dell’agevolazione anche i lavoratori con contratto a tempo determinato che viene trasformato in tempo indeterminato, in una data successiva all’entrata in vigore del decreto agosto.
L’agevolazione è inoltre cumulabile con altri oneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti, fermi restando i limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Per finanziare la misura viene previsto lo stanziamento di 371,8 milioni di euro per il 2020, ossia fino al 31 dicembre.
L’importo è più che raddoppiato per il 2021: 1.024,7 milioni di euro.
A specificare da dove provengono le risorse economiche è il comma 5:
“Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di per l’anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020, 879,3 milioni di euro per l’anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 114.”
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