Bonus affitto botteghe e negozi, la profumeria è esclusa dall'agevolazione del decreto Cura Italia, per le attività chiuse durante il lockdown. Tale attività rientra tra quelle essenziali, indicate negli allegati 1 e 2 del dpcm dell'11 marzo, che non sono state obbligate alla chiusura. Lo spiega la risposta all'interpello numero 714 del 15 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus affitto botteghe e negozi, al commercio al dettaglio di articoli di profumeria e cosmetici non spetta l’agevolazione prevista dal decreto Cura Italia.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 714 del 15 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività rientra tra quelle essenziali, che non sono state chiuse durante il primo lockdown.
Tuttavia potrà beneficiare del bonus affitti introdotto dal decreto Rilancio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Bonus affitto botteghe e negozi, la profumeria è esclusa dall’agevolazione
Il bonus affitto botteghe e negozi, previsto dal decreto Cura Italia, è l’oggetto della risposta all’interpello numero 714 del 15 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 714 del 15 ottobre 2021
- Articolo 65 del decreto legge n. 18 del 2020 Credito d’imposta per botteghe e negozi ed esercizio di attività «essenziali».
I chiarimenti nascono dalla richiesta dell’istante, una società parte di un gruppo internazionale con una divisione che si occupa del commercio al dettaglio di articoli di profumeria e cosmetici.
L’attività avviene in locali per i quali sono stipulati diversi tipi di contratti di locazione.
L’istante chiede se può beneficiare dell’agevolazione prevista dal decreto Cura Italia.
L’Amministrazione finanziaria esprime parere contrario all’accesso a tale agevolazione, richiamando il quadro normativo di riferimento.
Per prima cosa viene richiamato l’articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La norma prevede un’agevolazione per botteghe e negozi, con il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta del 60 per cento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili accatastati nella categoria C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle attività riportate negli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 e deve essere utilizzato in compensazione.
In tale elenco è ricompreso anche il “commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale”, in cui rientra l’attività svolta dall’istante.
Di conseguenza l’attività in questione non può beneficiare dell’agevolazione che è invece prevista per attività che hanno chiuso durante il primo lockdown.
A riguardo sono stati forniti chiarimenti con:
Bonus affitto botteghe e negozi, profumeria esclusa anche se chiusa
Un aspetto importante, tra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, riguarda le misure di sicurezza da adottare durante il periodo del primo lockdown.
L’articolo 1, comma 1, numero 7) del Dpcm dell’11 marzo 2020 prevedeva l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, nel caso non fosse stato possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro, l’utilizzo degli strumenti di protezione individuale.
Per favorire intese tra organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali, è stato sottoscritto un Protocollo con le linee guida condivise tra le parti, per agevolare le imprese nell’adozione dei propri protocolli di sicurezza.
La società istante, pur potendo proseguire l’attività poiché ritenuta essenziale, si è trovata nell’impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni contenute nel Protocollo e nella normativa emergenziale.
Per tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti ha quindi sospeso l’attività.
In merito l’Agenzia delle Entrate spiega quanto segue:
“sotto il profilo letterale, l’articolo 65, comma 2, del Decreto cura Italia esclude l’applicazione del «credito d’imposta per botteghe e negozi» "alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020", ovvero a quelle attività non interessate, in quanto ritenute essenziali, dalla sospensione prevista dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.”
Dal momento che l’attività rientra tra quelle previste negli allegati 1 e 2 del dpcm dell’11 marzo 2020, non può essere riconosciuto il credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia per botteghe e negozi.
L’istante può tuttavia beneficiare del credito d’imposta stabilito dal decreto Rilancio, nel dettaglio dall’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020.
L’attività dovrà rispondere a tutti i requisiti oggettivi e soggettivi della norma, tenendo inoltre conto delle indicazioni della circolare numero 14/E del 6 giugno 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus affitto botteghe e negozi, la profumeria è esclusa dall’agevolazione