Bonus affitto botteghe e negozi, il credito d'imposta del 60% spetta anche per i canoni di concessione di beni pubblici. I chiarimenti operativi nella risposta all'interpello n. 318 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 settembre 2020.
Bonus affitto botteghe e negozi, dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti sul credito d’imposta del 60%.
Il caso oggetto dell’interpello n. 318 riguarda la possibilità o meno di accedere al credito d’imposta per i canoni di concessione di beni pubblici.
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una società conduttrice di un’unità immobiliare C1, destinata alla vendita di articoli di pelletteria ed accessori. La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che non vi sono vincoli: il bonus affitto spetta anche nel caso di contratto stipulato nella forma di concessione per i beni pubblici.
Bonus affitto botteghe e negozi anche per i canoni di concessione di beni pubblici
Il decreto Cura Italia, con il quale è stato introdotto il bonus per gli affitti di botteghe e negozi (successivamente esteso dal decreto Rilancio) non specifica le tipologie di contratti di locazione per i quali spetta il credito d’imposta del 60%.
La mancanza di indicazioni precise è causa di molti dubbi, come nel caso dell’interpello n. 318, relativo come anticipato ai canoni di concessione di beni pubblici per un immobile accatastato come C1 ma sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
Pur non addentrandosi nelle disposizioni specifiche relative a contratti di tale fattispecie, nella risposta pubblicata il 7 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ripercorre le regole operative alla base del credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe.
Ad introdurlo per il mese di marzo, e per le locazioni di immobili di categoria C\1, è stato il decreto Cura Italia.
Il credito d’imposta del 60% è riconosciuto ai titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Nessuna specifica indicazione è contenuta in merito alla forma del contratto. A fornire chiarimenti è stata la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020.
Concessione beni pubblici, nessun ostacolo al credito d’imposta sugli affitti commerciali
I canoni di locazione, ai fini dell’accesso al credito d’imposta del 60%, devono essere riferiti a contratti di affitto così come individuati dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile o:
“nel caso di godimento di immobili a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti”.
Sono questi i chiarimenti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate sul bonus affitti del decreto Rilancio, applicabili anche in relazione al bonus per botteghe e negozi riconosciuto a marzo.
Alla locazione è inoltre assimilato anche il contratto di leasing operativo, in quanto ha la stessa funzione economica del contratto di locazione tipico.
A prescindere quindi dalla qualificazione del contratto in essere per la locazione di beni pubblici, e tenuto conto della struttura contrattuale rappresentata, avente la medesima funzione economica del contratto di locazione tipico, l’Agenzia delle Entrate apre alla fruizione del credito d’imposta del 60%.
Ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, il bonus per l’affitto di botteghe e negozi spetta anche per i canoni di concessione di beni pubblici.
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