Bonus TV, pronto il codice tributo per il recupero dello sconto praticato dal rivenditore: è la risoluzione n. 105/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 17 dicembre 2019, a fornire tutte le istruzioni sulla procedura da seguire.
Bonus TV, codice tributo per i rivenditori: il rimborso dello sconto praticato avverrà mediante compensazione, utilizzando il modello F24 secondo le istruzioni contenute nella risoluzione n. 105/E.
È con il documento pubblicato il 17 dicembre che l’Agenzia delle Entrate rende note le istruzioni per il recupero del contributo erogato, per conto dello Stato, dai rivenditori.
Lo sconto potrà essere applicato non solo per l’acquisto di nuovi televisori, ma anche per i decoder, e potrà arrivare fino ad un massimo di 50 euro per ciascun nucleo familiare.
Bisognerà attendere il via libera dell’Agenzia delle Entrate sia ai fini dell’applicazione del bonus TV che per il recupero del credito in compensazione, secondo le istruzioni meglio esplicitate nella risoluzione n. 105/E con il codice tributo da indicare nel modello F24.
Bonus TV al via, pronto il codice tributo per il rimborso dello sconto
Per il recupero del bonus TV applicato come sconto sul prezzo del televisore o del decoder acquistato bisognerà utilizzare il modello F24.
Rivenditori e negozianti potranno utilizzare il credito d’imposta relativo allo sconto praticato mediante compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo:
- “6912” denominato ““BONUS TV - credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 - D.M. del 18 ottobre 2019”.”
All’interno del modello F24, il codice tributo 6912 dovrà essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 105/E del 17 dicembre 2019
- Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 - decreto interministeriale del 18 ottobre 2019
La gestione degli adempimenti a carico dei negozianti si complica nel caso di mancata vendita o di restituzione della TV o del decoder ceduto con l’applicazione del bonus.
In tal caso, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate spiega che, se dopo l’autorizzazione all’applicazione dello sconto la vendita non si concluda o l’apparecchio acquistato venga restituito, il venditore dovrà comunicare l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico appositamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui fosse già stato utilizzato in compensazione il credito d’imposta, sarà necessario restituirlo sempre con modello F24 e con il codice tributo 6912, indicando l’importo restituito nella colonna “importi a debito versati”.
Bonus TV, la procedura per applicare lo sconto e per il rimborso in compensazione
La stessa risoluzione n. 105/E dell’Agenzia delle Entrate illustra la procedura da seguire sia ai fini dell’applicazione dello sconto che per il successivo recupero in compensazione del credito d’imposta.
Il bonus TV si caratterizza per essere un percorso a fasi, sia per l’acquirente che per il rivenditore.
Secondo le regole disposte dal decreto MISE e MEF del 18 ottobre 2019, per l’applicazione dello sconto il venditore dovrà trasmettere, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, una comunicazione telematica contenente i dati del contribuente che intende accedere al bonus.
Soltanto dopo le verifiche preventive, sarà rilasciata un’attestazione che autorizza all’applicazione dello sconto.
A partire dal secondo giorno successivo alla data di ricezione dell’attestazione il rivenditore potrà utilizzare il credito riconosciuto in compensazione, presentando il modello F24 in modalità telematica.
Il decreto prevede che il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella misura contenuta nell’attestazione, contenente il totale degli sconti praticati, pena lo scarto del modello F24 e, conseguentemente, l’applicazione delle nuove sanzioni previste dal Decreto Fiscale 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus TV al via, pronto il codice tributo per il rimborso dello sconto