Regole, limiti, importi della compensazione dei crediti fiscali tramite modello F24
L’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali maturati nel modello F24 è sottoposto a diverse regole e limiti.
Dallo scorso 1° luglio è in vigore il divieto di compensazione per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
Novità anche le modalità di invio: la compensazione dovrà passare necessariamente per il tramite dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate per i crediti INPS e INAIL.
Per il resto, meccanismo operativo, regole, limiti e importi rimangono gli stessi degli anni precedenti: il pagamento di un modello F24 con compensazione di crediti fiscali segue le precise regole messe in campo per il contrasto al fenomeno delle false compensazioni. Rimane immutato, in particolare, anche l’obbligo generalizzato di invio telematico, così come i limiti stabiliti dal decreto legge fiscale n. 14/2019.
L’articolo 3, commi da 1 a 3 della legge di conversione del DL Fiscale 2020 ha uniformato le regole per le compensazioni di imposte dirette ed indirette. In merito ai crediti relativi alle imposte sui redditi si devono quindi inoltre applicare le medesime regole previste già per i crediti IVA.
Importanti novità in merito alla possibilità di versare le imposte con l’uso del modello F24 in compensazione di crediti fiscali erano state introdotte con l’entrata in vigore del DL 50/2017 e del blocco preventivo delle compensazioni stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.
Nello specifico, l’articolo 3 del DL 50/2017 stabiliva nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”, tutt’ora in vigore. Le modifiche hanno riguardato il limite della compensazione libera dei crediti IVA, che è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro (come già spiegato).
Per compensazioni IVA con F24 di importo superiore a 5.000 euro è necessario utilizzare il visto di conformità.
L’obbligo di invio con modello F24 telematico si applica anche ai non titolari di partita IVA.
Importi limite compensazioni modelli F24:
Importo limite annuale compensazione F24 | Anno di validità | Rif. normativo |
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€ 700.000,00 | 2019 e anni prec. | Art. 34 Legge 388/2000 |
€ 1.000.000,00 | 2020 | Art. 147 DL 34/2020 |
€ 2.000.000,00 | 2021 | Art. 22 DL 73/2021 |
€ 2.000.000,00 | 2022 | Art. 1 comma 72 Legge 234/2021 |
€ 2.000.000,00 | 2023 | Art. 1 comma 72 Legge 234/2021 |
€ 2.000.000,00 | 2024 | Art. 1 comma 72 Legge 234/2021 |
Sui limiti per le compensazioni F24, si ricorda che per il 2020 il decreto Rilancio aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro.
Il decreto Sostegni bis - DL 73/2021 - ha raddoppiato l’incremento del limite di importo utilizzabile, portandolo a 2 milioni di euro, limite ancora vigente nel 2024.
Compensazione modello F24 2024 per contribuenti titolari di partita IVA:
Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
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Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Compensazioni modello F24 2024 contribuenti non titolari di partita iva:
Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
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Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Riepilogando, per i contribuenti titolari di partita IVA, il DL 50/2017 ed il DL n. 124/2019 hanno introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.
Negli altri due casi - modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero - la situazione rimane invariata. Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo).
Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).
Compensazione modello F24 2024: le ultime novità
Alle regole di cui sopra si aggiungono le novità della Legge di Bilancio 2024, operative a partire dal 1° luglio.
Le novità sono contenute nell’articolo 1, commi da 94 a 98 e, in primo luogo, viene previsto l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.
Novità importanti sono previste poi per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo e, in particolare, il comma 94, articolo 1 della legge n. 213/2023 prevede quanto segue:
“In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”
Divieto totale quindi di compensazione F24 per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
Vengono, inoltre, previste, una serie di modifiche all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997.
Viene stabilito, in particolare, che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui
il credito emerge; - dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
- si dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Su queste ultime novità è bene evidenziare che la decorrenza dei nuovi limiti sarà stabilita con appositi provvedimenti adottati da INPS e INAIL, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
Si resta quindi in attesa di novità per definire i tempi di avvio della stretta prevista in materia di compensazioni.
Compensazioni F24, le novità dal 1° luglio: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E/2024
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16 del 28 giugno 2024 fa luce sulle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Agevolazioni sulle compensazioni tramite modello F24.
La necessità di procedere telematicamente si applica a tutti i versamenti effettuati a partire dal 1° luglio 2024, a prescindere dal fatto che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 riguardino tributi che derivano da presupposti, dichiarazioni o istanze che riguardano periodi antecedenti.
Il nuovo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, riguarda anche la compensazione solo parziale dei crediti con i debiti, con modello F24 non a “saldo zero”, e quella verticale, ovvero che riguarda lo stesso tributo.
“In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”, chiarisce la circolare numero 16.
A prescindere dal fatto che l’eventuale prenotazione sia stata effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati e che l’eventuale invio all’intermediario sia avvenuto in una data precedente al 1° luglio.
Sempre a partire dalla stessa data entra in vigore anche il blocco delle compensazioni orizzontali in caso di debiti superiori a 100.000 euro.
La novità è regolata dal comma 49-quinquies all’articolo 37 del DL n. 223/2006, che è stato formulato prima dalla Legge di Bilancio 2024 e poi dal Decreto Agevolazioni.
Il testo chiarisce nel dettaglio le regole da seguire per verificare il superamento del limite.
Prima di tutto nel calcolo devono essere considerate le seguenti somme:
“Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.”
La verifica della soglia, però, non viene fatta in maniera indiscriminata. Gli importi si considerano solo se si verificano le seguenti condizioni:
- è scaduto il termine di pagamento del debito;
- non sono in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- non sono in corso piani di rateazione.
Nel momento in cui si supera il limite dei 100.000 euro, considerando le regole illustrate nel dettaglio nel documento di prassi, non è più possibile procedere con la compensazione orizzontale, quindi tra tributi diversi.
Fa eccezione, però, la compensazione dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.
Dettagli ed esempi pratici sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 16 del 28 giugno 2024.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 16 del 2024
- Nuove regole sulla compensazione dal 1° luglio 2024
Compensazioni modello F24 2024: le istruzioni delle Entrate nella risoluzione n. 110/E/2019
Ulteriori istruzioni di riferimento per le compensazioni fiscali sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110/E/2019.
Le imposte interessate dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito per le compensazioni, identificate dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sono:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.
I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione.
Le novità introdotte dal Decreto Fiscale si applicano a partire dai crediti d’imposta maturati a partire dall’anno di imposta 2019.
Il documento si sofferma anche sull’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica. Le imposte per le quali è previsto l’obbligo di presentazione, che grava su tutte le categorie di contribuenti, sono indicate nella tabella presente all’interno della risoluzione ed appartengono alle categorie seguenti:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- sostituti d’imposta.
La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire attraverso le modalità elencate di seguito:
- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online”;
- tramite intermediario abilitato.
Il documento spiega inoltre che l’obbligo è escluso:
"qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24"
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La compensazione del modello F24