Bonus IO lavoro, arriva la tanto attesa circolare INPS: l'agevolazione copre le assunzioni effettuate da gennaio a dicembre 2020, nei confronti di under 25 o di disoccupati di età superiore, nel rispetto di determinati requisiti. Le istruzioni per fare domanda nella circolare n. 124 del 26 ottobre 2020.
Bonus IO lavoro al via: dopo mesi di stallo, arriva la circolare INPS con le istruzioni per l’accesso alle agevolazioni e per fare domanda. Il documento n. 124 del 26 ottobre 2020 riepiloga quelli che sono i beneficiari dello sgravio contributivo e quali le assunzioni incentivate.
Ad istituire il bonus IO lavoro è stato il decreto attuativo ANPAL del 6 febbraio 2020, successivamente modificato dal decreto direttoriale del 12 febbraio. Da allora, lo sgravio contributivo è rimasto di fatto bloccato, fino ad oggi.
Non cambia l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione, che spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Possono accedere allo sgravio contributivo pari ad un massimo di 8.060 euro e di durata pari a 12 mesi, tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati.
Per quel che riguarda i requisiti richiesti ai lavoratori, la circolare INPS n. 124 del 26 ottobre 2020 evidenzia la doppia disciplina prevista per i lavoratori under 25 e per quelli di età superiore, ammessi all’incentivo IO lavoro solo se rientranti nella categoria di “lavoratori svantaggiati”.
Bonus IO lavoro al via, fino a dicembre 2020: le istruzioni per fare domanda nella circolare INPS
Possono accedere al bonus IO lavoro i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale.
Il bonus contributivo spetta per le assunzioni di disoccupati e che, ai sensi dell’articolo 4, comma15-quater, del D.L. n. 4/2019, siano titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
La circolare del 26 ottobre 2020 specifica i requisiti relativi all’età del neo-assunto:
- se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato;
- se il lavoratore al momento dell’assunzione incentivata ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”.
Si considera privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei 6 mesi precedenti alla data dell’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, dalla durata di almeno 6 mesi o che non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Come la generalità degli sgravi contributivi, l’accesso al bonus IO lavoro è subordinato alla mancata instaurazione di un rapporto di lavoro tra neo-assunto ed azienda nei 6 mesi precedenti.
- INPS - circolare numero 124 del 26 ottobre 2020
- Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO Lavoro). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Bonus IO lavoro, le assunzioni incentivate
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante, effettuate nel corso del 2020.
L’incentivo IO lavoro è riconoscibile inoltre per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
In ogni caso, accedono allo sgravio contributivo sia le assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale.
Per quel che concerne invece le trasformazioni a tempo indeterminato, viene ovviamente meno il possesso del requisito di disoccupazione e dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto e consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Restano fuori dall’incentivo le assunzioni in ambito domestico così come i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Bonus IO lavoro per 12 mesi, entro il limite massimo di 8.060 euro
L’incentivo IO lavoro è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è di pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nel caso di assunzioni in part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Domanda per il bonus IO lavoro a due step. Assunzione entro 10 giorni dal via libera INPS
Saranno due i passaggi per l’accesso al bonus IO lavoro.
Per conoscere con certezza la quota residua di risorse disponibili, il datore di lavoro dovrà inviare preventiva domanda INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo le seguenti informazioni:
- il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
- se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
- se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (con il quale è ammesso il cumulo).
All’INPS spetterà il compito di effettuare tutte le verifiche circa l’assunzione da effettuare, nonché sulla disponibili di fondi a copertura dello sgravio contributivo.
La circolare del 26 ottobre 2020 specifica quindi che, per non far perdere la priorità acquisita con l’invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell’incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di fondi, le stesse verranno contraddistinte dallo stato di “non accolta provvisoria” e, nelle ipotesi in cui si libereranno delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.
Resteranno nello stato di “non accolta provvisoria” anche le domande relative a lavoratori per i quali non risulta rilasciata la DID, di modo da non perdere la priorità acquisita. Sarà l’INPS a verificare periodicamente l’aggiornamento dei dati nell’archivio dell’ANPAL.
Qualora invece la domanda preliminare dovesse essere accolta, il datore di lavoro dovrà effettuare l’assunzione entro il termine di 10 giorni, comunicando all’INPS la conferma della prenotazione effettuata.
Domande valutate in ordine cronologico. Valutazione cumulativa posticipata per le prime istanze
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Le domande di accesso al bonus IO lavoro che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo di domanda, effettuato il 26 ottobre 2020, stessa data di pubblicazione della circolare dell’INPS, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
Le sole istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus IO lavoro al via, fino a dicembre 2020: le istruzioni per fare domanda nella circolare INPS