E' arrivata la prima polizza che tutela gli avvocati dai tardati o mancati pagamenti delle parcelle da parte dei clienti. Ecco come funziona
Il cliente insolvente è un dramma per tutti i professionisti e varie sono le procedure a disposizione dell’ avvocato per il tentativo di recupero della parcella.
Da oggi però esiste un nuovo strumento di tutela per gli avvocati e i professionisti contro l’insolvenza dei propri clienti: la polizza contro il tardato o il mancato pagamento della parcella.
Si tratta di una polizza assicurativa i cui oneri sono, secondo la previsione dell’art. 9 dello Jobs Act, completamente deducibili.
Occorre ricordare che, a seguito del DdL concorrenza 2017, vige l’obbligo del preventivo per i professionisti.
ParcellaSicura: la polizza assicurativa contro i clienti insolventi
Dalla integrale deducibilità fiscale prevista all’Art. 9 del Jobs act degli Autonomi nasce ParcellaSicura: la polizza credito che assicura le parcelle dei professionisti in caso di insolvenza o ritardo nel saldo delle fatture da parte dei loro clienti.
Questa nuova polizza credito è stata creata da Area Professionisti, l’associazione di professionisti e lavoratori autonomi senza scopo di lucro, in partenariato assicurativo con Aec Wholesale Group.
Si legge sul sito di Area Professionisti che gli associati, tramite la piattaforma informatica automatizzata messa a disposizione dall’associazione, possono richiedere un fido per il singolo committente, mettere in copertura le parcelle di volta in volta emesse, recedere dalla stessa non appena vengano via via liquidate, gestire le dilazioni o denunciare le insolvenze e gestire l’iter documentale per il rimborso assicurativo.
Si tratta di una soluzione assicurativa che eviterebbe ai professionisti l’esperimento di lunghe procedure di recupero dei crediti.
Parcella non pagata: strumenti del recupero del credito dell’avvocato
In generale occorre ricordare che le procedure a disposizione dell’avvocato per ottenere il pagamento della propria parcella sono:
- il procedimento speciale d’ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.);
- il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.);
- la procedura di mediazione civile e di arbitrato (D.Lgs. n. 28/2010; art. 806 e ss. c.p.c.)
Le prime due sono delle soluzioni giudiziali azionabili quando il credito è già insoluto.
La terza procedura invece nasce nel momento in cui l’avvocato assume l’incarico professionale con il cliente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avvocati: è arrivata la polizza contro il mancato pagamento della parcella