Reddito fiscale società fra avvocati: qual è la sua natura? Reddito da lavoro autonomo oppure reddito di impresa? Ecco la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 35/E del 7 maggio 2018.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di società tra avvocati con la risoluzione numero 35/E del 7 maggio 2018.
La tematica oggetto di analisi è quella relativa alla natura fiscale del reddito prodotto dalle società fra avvocati costituite in forma di società di capitali per effetto di quanto previsto dalla Legge 124/2017. In passato, infatti, l’Agenzia delle Entrate, in relazione alle società costituite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs 2 febbraio 2001, n. 96, aveva affermato che per l’esercizio in forma associata della professione di avvocato, esse producono reddito di lavoro autonomo, in quanto - come precisato nella relazione governativa - il richiamo alla normativa sulle Snc non va inteso nel senso che le società tra avvocati siano annoverabili fra le società commerciali.
Nella risoluzione numero 35/E del 7 maggio 2018 all’Agenzia delle Entrate viene chiesto se la stessa posizione possa essere tenuta anche con riferimento alle nuove STP costituite in forma di società di capitali.
- Società fra avvocati: che natura ha il reddito prodotto?
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 35/e del 7 maggio 2018 in materia di reddito fiscale delle società fra avvocati.
Società fra avvocati in forma di società di capitali: reddito di lavoro autonomo o reddito di impresa?
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di reddito fiscale prodotto dalle società fra avvocati, precisando a quale natura vada ricondotta questa particolare tipologia di reddito.
L’art. 4-bis della legge 247/2012, introdotto dall’art. 1, c. 141 della legge 124/2017, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria.
In particolare la norma precisa che, la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
- la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Società fra avvocati: rimane il principio della personalità della prestazione professionale
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 35/E del 7 maggio 2018 precisa anche che nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il “principio della personalità della prestazione professionale”.
L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.
La natura fiscale del reddito prodotto dalle società fra avvocati
Sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile.
Di conseguenza, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.
Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.
Detta interpretazione è confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze che, a seguito di una richiesta di parere formulata dalla scrivente, ha fornito risposta con nota del 19 dicembre 2017 n. 43619 in cui ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse nella disposizione “sembra difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario”.
Di conseguenza, anche sul piano fiscale, alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si devono applicare le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società di capitali e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Società fra avvocati: reddito di impresa o di lavoro autonomo?