Nullo l’avviso di accertamento IVA notificato al socio accomandante

L'avviso di accertamento ai fini IVA notificato al socio accomandante di una Sas è nullo. È invece valido quello notificato alla società. Lo chiarisce la Corte di Cassazione

Nullo l'avviso di accertamento IVA notificato al socio accomandante

In tema di Iva, il socio accomandante di una Sas è privo di legittimazione attiva e passiva e, di conseguenza, l’avviso di accertamento notificato nei suoi confronti è nullo, mentre resta valido quello notificato alla società.

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 17106 del 20 giugno 2024 in tema di legittimazione attiva e passiva del socio accomandante.

Nullo l’avviso di accertamento IVA notificato al socio accomandante: la sentenza

La controversia è giunta dinanzi ai giudici della Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dal socio accomandante di una società in accomandita semplice (trasformata in srl al momento della decisione).

Il contribuente, in particolare, aveva impugnato la sentenza della CTR che, a conferma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui era stato preteso il pagamento dell’Iva, dichiarata in misura inferiore a quella dovuta, emesso nei confronti della società per l’anno 2007 quando la stessa aveva struttura di società in accomandita semplice, nonché nei confronti del socio accomandante e del socio accomandatario.

Nel ricorso in cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 “per illegittima notificazione dell’avviso erariale Iva al socio accomandante, carente di legittimazione passiva”, invocando la nullità dell’avviso stesso.

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo di doglianza che deduce, in termini sufficienti, il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante, posto che la ripresa erariale aveva riguardato solo l’Iva. Da qui la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

In tema di Iva, il socio accomandante, per il disposto di cui all’art. 2313 c.c., è privo di legittimazione attiva e passiva. Il principio è stato già enunciato dai giudici di legittimità, in ultimo, con la Sentenza del 19 maggio 2021 n. 13565 in cui è stato dichiarato che la carenza di legittimazione opera in senso assoluto.

Secondo i Giudici, infatti, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, fra le quali rientra quella concernente l’IVA, che non può avere effetti riflessi sul socio accomandante, a nulla poi rilevando, in punto di legittimazione attiva, la notifica dell’avviso al socio accomandante.

L’atto notificato nei confronti del socio accomandante, pertanto, è invalido sin dall’inizio e risulta inefficace nei suoi confronti.

La Corte ha inoltre evidenziato che l’ambito impositivo dell’IVA, sotto l’aspetto della legittimazione attiva e passiva, è differente rispetto a quello delle imposte dirette, in cui trova applicazione l’art. 5 del TUIR, che prevede l’imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio, anche per le società in accomandita e anche al socio accomandante, a prescindere dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Resta salva, ovviamente, l’ipotesi in cui il socio accomandante si sia ingerito nell’amministrazione e, dunque, fosse il reale gestore della società, circostanza peraltro nuova ed estranea al presente giudizio.

In conclusione si può affermare che l’avviso di accertamento IVA notificato nei confronti del socio accomandante è nullo, mentre resta valido quello notificato nei confronti della società.

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