Con la sottoscrizione dell’atto di adesione l’avviso di accertamento non è più impugnabile

Emiliano Marvulli - Imposte

Se viene sottoscritto l'atto di accertamento con adesione, l'originario atto impositivo non è più impugnabile. La revoca unilaterale da parte del contribuente non è ammessa dall'ordinamento. lo chiarisce la Corte di Cassazione

Con la sottoscrizione dell'atto di adesione l'avviso di accertamento non è più impugnabile

Intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’ordinamento.

Il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26618 del 14 ottobre 2024.

I chiarimenti della sentenza della Cassazione su atto adesione e avviso di accertamento

Il procedimento attiene a una causa relativa alla notifica di un avviso di accertamento riferito alle maggiori imposte Ires e Irap accertate in capo alla società, poi estinta, relative ad una plusvalenza realizzata in seguito all’assegnazione di un immobile alla socia odierna contribuente.

L’atto, pertanto, era stato notificato alla contribuente in qualità di ex socia responsabile ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 602 del 1973 e questa aveva presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del DLgs. n. 218 del 1997, sottoscrivendo il relativo verbale.

In seguito la stessa contribuente ha tuttavia deciso di non versare le somme liquidate a suo debito risultanti dall’accertamento con adesione e di impugnare l’originario avviso di accertamento che l’Ufficio le aveva notificato.

La C.T.P., accogliendo l’eccezione dell’Amministrazione finanziaria, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’avviso di accertamento ritenendo che, dopo la sottoscrizione del verbale contenente la proposta di accertamento con adesione, l’avviso de qua conservasse efficacia solo a garanzia dell’integrale pagamento nei confronti dell’erario della somma risultante dall’accertamento con adesione, e che dunque già con la sottoscrizione del verbale l’accertamento con adesione divenga irretrattabile.

La C.T.R., su appello della contribuente, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 2, 6, commi 4, 8 e 9 del DLgs. n. 218 del 1997. A parere della ricorrente l’impugnata sentenza è errata in quanto la definizione dell’accertamento con adesione avviene e si perfeziona esclusivamente con il pagamento della somma concordata, con la conseguenza che, in assenza di tale adempimento, l’originario avviso resta efficace e, pertanto, impugnabile.

Il Collegio di legittimità ha dichiarato infondato il motivo in base al principio per cui, dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio, non è più possibile impugnare l’avviso di accertamento originariamente notificato.

Dal combinato disposto delle norme che disciplinano l’atto di accertamento con adesione e il procedimento in esso destinato a sfociare, infatti, si evince che al contribuente, dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, non è attribuito alcuno ius poenitendi: scegliere di non versare il dovuto e impugnare l’atto impositivo originario, infatti, equivarrebbe ad esercitare un diritto di recesso dall’atto di accertamento con adesione o, comunque, a porre in essere un atto di revoca dell’adesione già manifestata e formalizzata, non previsto dal sistema.

La sospensione del termine per impugnare di novanta giorni (art. 6, comma 3, del DLgs. n. 218 del 1997, vigente ratione temporis) prevista nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, unitamente alla previsione che "l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza" (ultimo periodo del citato comma 3 dell’art. 6 del citato DLgs., vigente ratione temporis), induce chiaramente a ritenere che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione e l’impugnazione dell’avviso di accertamento sono alternativi e, dunque, incompatibili.

Di conseguenza, l’impugnazione dell’atto impositivo dopo la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione spazza via il procedimento in itinere volto alla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione (importa, cioè, rinuncia all’istanza); ma non potrebbe comportare rinuncia all’istanza quando il procedimento che da essa abbia avuto origine si sia concluso con la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione.

Ciò in quanto dopo il raggiungimento dell’accordo con il fisco si perfeziona il negozio di diritto pubblico e rinunciare all’istanza dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione equivarrebbe a svilire il rilievo giuridico dell’accordo tra il contribuente e il fisco, facendo di fatto retrocedere il procedimento allo stadio anteriore alla conclusione dell’accordo e consentendo al contribuente di revocare un atto bilaterale senza che l’ordinamento preveda espressamente un tale potere.

Il versamento degli importi dovuti in base all’atto di accertamento con adesione, dunque, al di là delle espressioni letterali usate, rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell’interesse della (sola) amministrazione: il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che ha sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario.

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