Accertamento fiscale: dal 30 aprile si cambia

Diverse novità in arrivo in materia di accertamento tributario: per gli atti emessi da domani entreranno in gioco nuovi istituti e cambieranno le regole da seguire per i contribuenti

Accertamento fiscale: dal 30 aprile si cambia

Dal 30 aprile 2024 ci saranno diverse novità in materia di controlli e accertamento fiscale.

Al di là del D.M. del MEF appena pubblico, che ha individuato gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, entrano i campo nuovi istituti, che qui sinteticamente indichiamo, per fornire al lettore un primo spunto di riflessione.

Il legislatore delegato, art.13, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 13/2024, ha reintrodotto l’adesione ai pvc, sempre nell’ambito del D.Lgs. n. 218/97, attraverso l’art.5-quater, sulla falsariga del vecchio 5-bis.

Attività di accertamento fiscale, novità 2024: la definizione di pvc

Il contribuente, infatti, può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4/1929 e l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale.

A differenza della vecchia formulazione, il contribuente può prestare adesione:

  • senza condizioni;
  • condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

L’adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.

Nel caso di adesione condizionata, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del 30° giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

Nel caso di adesione incondizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’art. 7, del D.Lgs. n. 218/97.

Invece, nel caso di adesione condizionata, il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell’organo che ha redatto il verbale.

L’adesione perfezionata dà diritto ad usufruire delle sanzioni indicate nell’art. 2, comma 5, e nell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218/97, ridotte alla metà (e quindi 1/6), e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’art. 8, del medesimo decreto legislativo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione.

Pertanto, per effetto dell’esplicito rinvio all’art. 8 del D. Lgs. 218/1997, il contribuente è tenuto:

  • ad effettuare il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
  • ad eseguire il versamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero di sedici rate trimestrali, se le somme dovute sono superiori a 50 mila euro.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’art. 14 del D.P.R. n. 602/73.

Le nuove regole per il recupero dei crediti d’imposta illegittimamente utilizzati

Il legislatore delegato, D.Lgs. n. 13/24, ha racchiuso in un’unica norma le disposizioni relative agli atti di recupero dei crediti d’imposta illegittimamente utilizzati.

Ai sensi del nuovo art. 38-bis, del D.P.R. n. 600/73, titolato “Atti di recupero”, per il recupero dei crediti sia non spettanti che inesistenti, l’Agenzia delle entrate, fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/73, nonché quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/72, e senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 241/97, può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dagli artt. 60 e 60-ter, del D.P.R. n. 600/73.

La disposizione non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all’art.1, comma 3, del D.L. n. 36/02, conv. con modif. dalla L. n. 96/02 (crediti d’imposta riconosciuti agli autotrasportatori per gli anni 1992, 1993 e 1994), e all’art.1, comma 2, del D.L. n. 282/02, conv. con modif. dalla L. n. 27/03 (recupero di somme per condanne relative all’indebita fruizione di aiuto di stato nel settore bancario).

Sono utilizzabili le disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97 (definizione delle sole sanzioni).

L’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all’art. 13, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 471/97, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del 5° anno e dell’8° anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine di presentazione del ricorso, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme richieste in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 15-bis del D.P.R. n. 602/73 (cioè, mediante iscrizione a ruolo straordinaria a titolo definitivo).

La competenza all’emanazione degli atti emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/92.

Preso atto che per effetto del D.Lgs. n. 13/24 solo gli atti di recupero emessi dal 30 aprile 2024 possono usufruire del procedimento di accertamento con adesione, come regolato dal novellato art.1, del D.Lgs. n. 218/97, l’eventuale atto di adesione è di fatto sottoposto a due condizioni: pagamento integrale e senza compensazione. Infatti, il comma 2-bis, dell’art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, esclude la rateazione e la compensazione, fermo restando che in forza dello stesso art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto.

Nel caso in cui il contribuente intenda presentare istanza di adesione, ove previsto, questa deve contenere il riferimento all’atto avverso il quale è proposta e l’indicazione del recapito, anche telefonico del contribuente, e può essere indifferentemente consegnata o spedita all’Ufficio che ha emesso l’atto impositivo (circolare n.28/E/2002).

Le istanze di accertamento con adesione possono essere presentate anche mediante PEC alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate che ha emesso l’atto.

Secondo quanto contenuto nell’art. 7 del D.Lgs. n. 218/97, l’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’Ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle imposte, delle sanzioni (1/3) e delle altre somme eventualmente dovute.

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall’art. 63 del D.P.R. n. 600/73.

Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

L’Ufficio, verificato l’avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

Le nuove regole per l’accertamento con adesione

Le diverse regole per l’avvio del procedimento sono sostanzialmente contenute negli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997, ai fini reddituali ed IVA, fermo restando che, in forza di quanto disposto dal comma 2-bis, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 218/1997, lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’art.6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000, reca, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.

Ai sensi del nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, l’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’art. 6 -bis, comma 2, della L. n. 212/2000 (casi in cui non sussiste l’obbligo di contraddittorio preventivo), contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’art. 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

  • i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
  • le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
  • i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui sopra.

Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

Il novellato comma 2, dell’art. 6, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atti di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire di cui all’articolo 5 comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/1997. L’istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.

Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997, nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo il contribuente può formulare, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’art.6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000.

Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni.

È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle osservazioni di cui all’art.6-bis, comma 3, della citata L. n. 212/2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

L’art. 6, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 218/1997, dispone, altresì, che il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2-bis, primo periodo, dello stesso art. 6 (cioè ha presentato istanza di adesione e non è stato raggiunto l’accordo) non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero.

Resta fermo che il termine per l’impugnazione e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’art. 60, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo (per i quali si applica il contraddittorio preventivo).

L’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi dell’art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.

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