Attività ispettiva imprese sociali: controllo ed organizzazione. Due funzioni strettamente interconnesse e che caratterizzano le strutture logistiche su cui il legislatore sta puntando per l'implementazione della riforma del Terzo Settore.
Il passaggio degli enti associativi al nuovo registro, compiuto attraverso il percorso più funzionale e destinato alla specifica categoria di loro appartenenza è poi strettamente correlato all’attività di controllo che gli uffici preposti dovranno compiere per la presenza dei requisiti richiesti per la qualifica di ente del Terzo settore e il rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore nei d.lgs 117/2017 e 112/2017 per quanto riguarda le imprese sociali.
Proprio in merito al controllo da esercitare sulle imprese sociali si è espresso il Ministro Andrea Orlando con l’adozione del Decreto Miniteriale 54/2022, attraverso il quale ha delineato i passaggi chiave per poter formalizzare un apparato solido e coordinato di controllo delle stesse.
In questa fase di transizione e di passaggio al nuovo registro unico è fondamentale capire quali saranno i meccanismi che dovranno essere attivati ai fini di una corretta procedura di controllo degli enti intenzionati ad essere classificati come del Terzo Settore.
Vigilanza e procedure per il riconoscimento degli enti associativi: il contenuto del DM 54/2022
Il Ministero diretto da Andrea Orlando, come si legge nella notizia pubblicata sul portale istituzionale lo scorso 5 aprile 2022 che anticipa i contenuti del DM 54/2022, con il testo ha posto le basi organizzative in materia di controllo e vigilanza delle imprese sociali.
Si è rivolto con tale provvedimento difatti a:
"tutti gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, a eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali".
L’intento del DM 54/2022 è quello di:
- disciplinare le attività di controllo volte a verificare il rispetto, da parte delle imprese sociali, delle disposizioni di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n. 112 e del contributo a carico delle medesime per le spese relative al sistema di vigilanza;
- individuare i criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva;
- delineare le forme di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Imprese sociali: frequenza e natura dei controlli
I controlli effettuati sulle imprese sociali potranno essere di natura ordinaria o straordinaria e chiaramente seguiranno tempistiche e frequenze di adempimento diverse tra di loro.
Il controllo ordinario effettuato dal Ministero sull’impresa sociale sarà almeno una volta all’anno.
Le ispezioni straordinarie dovranno invece essere svolte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al quale quindi sono riservate le funzionalità ispettive.
Vi sono, però, nell’art. 1, comma 4, del Decreto anche alcune eccezioni rispetto a quanto sopra riportato.
Nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il Ministero deve provvedere alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa con le Amministrazioni competenti, al fine di garantire l’uniforme svolgimento dell’attività, quindi in questo caso la funzionalità ispettiva non sembra riservata all’Ispettorato del Lavoro, oltre a questo è necessario sottolineare che la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa resterà in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dal Dlgs 2 agosto 2002, n. 220.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Attività ispettiva imprese sociali: le novità sui controlli dal Ministero del Lavoro