Amministratori di condominio: adempimenti con utenza unica telematica

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Adempimenti amministratori di condominio: nasce l'utenza unica telematica. A darne notizia è l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 10 del 28 febbraio 2020, si tratta di una semplificazione per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti. Dettagli e istruzioni.

Amministratori di condominio: adempimenti con utenza unica telematica

Adempimenti amministratori di condominio: nasce l’utenza unica telematica per semplificare le procedure nel caso in cui i rappresentanti seguano un gran numero di condomìni, per i quali è necessario trasmettere le dichiarazioni richieste.

A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 10 del 28 febbraio 2020.

Per i condomìni vigono gli obblighi dei sostituti d’imposta, come ad esempio la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770, ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 settembre 1973.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 10 del 28 febbraio 2020
Adempimenti degli amministratori di condominio.

Adempimenti amministratori di condominio: nasce l’utenza unica telematica

L’attività di amministrazione di condominio è regolata dall’articolo 71-bis del Regio Decreto numero 318 del 1942, come modificato dalla legge numero 220 dell’11 dicembre 2012, e può essere svolta soltanto in presenza di specifici requisiti ribaditi anche nel testo della risoluzione numero 10 del 28 febbraio 2020.

Fino a questo momento gli amministratori di condominio hanno trasmesso le dichiarazioni tramite gli intermediari o anche direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso, servendosi dell’utenza associata a ciascun condominio.

Gli amministratori che seguono un numero consistente di condomìni incontrano la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.

Proprio per superare l’ostacolo e introdurre una semplificazione degli adempimenti, nasce l’utenza unica telematica. Nel testo della risoluzione numero 10 del 28 febbraio 2020 si legge:

“Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, tener conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio”.

L’associazione tra amministratore e condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria che derivano dai modelli presentati al momento della registrazione.

Adempimenti amministratori di condominio: quando è possibile utilizzare l’utenza unica telematica

Perché l’amministratore di condominio possa utilizzare l’utenza unica telematica, è necessario che si verifichino le condizioni che seguono:

  • il condominio deve essere registrato in Anagrafe Tributaria con la natura giuridica 51 (Condomìni);
  • il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio);
  • per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).

Nel caso in cui i condomìni non siano registrati correttamente, è possibile modificare i dati presentando un modello AA5, o AA7 in caso di soggetto con partita IVA.

Ci sono tre modalità per la trasmissione telematica dei modelli:

  • diretta;
  • in ufficio;
  • tramite intermediari.

La risoluzione numero 10 del 28 febbraio 2020 specifica:

“Si fa presente che con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì, tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio”.

Un esempio su tutti? La trasmissione delle informazioni per la predisposizione della dichiarazione precompilata con i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

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