Agevolazioni prima casa e trasferimento della residenza

Marcello Maiorino - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

I giudici della Corte chiariscono che il requisito della sede di lavoro nel Comune in cui è ubicato l’immobile non deve essere verificato al momento della stipula del contratto preliminare, che produce effetti esclusivamente obbligatori

Agevolazioni prima casa e trasferimento della residenza

Non spettano le agevolazioni prima casa se i requisiti non sussistono al momento in cui si realizzano gli effetti traslativi.

In particolare, secondo la recente Ordinanza numero 24115/2024 della Corte di Cassazione, il requisito della sede di lavoro nel Comune in cui è ubicato l’immobile non deve essere verificato al momento della stipula del contratto preliminare, che produce effetti esclusivamente obbligatori.

La competente Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia della competente Commissione tributaria provinciale che aveva respinto il ricorso del ricorrente contro l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta di registro ed ipo-catastale applicata sulla sentenza costitutiva di trasferimento di immobile emessa ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, negando l’applicazione delle agevolazioni per la prima casa.

La CTR tra l’altro riteneva che il contribuente non aveva dedotto e provato di aver trasferito nel termine di diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza nell’immobile oggetto di tassazione.

Pertanto, il contribuente adiva la Corte di Cassazione.

Agevolazioni prima casa e trasferimento della residenza entro i 18 mesi. Le motivazioni della Corte che disconosce la spettanza delle agevolazioni prima casa: i requisiti devono sussistere al momento dell’atto che realizza l’effetto traslativo dell’immobile

In particolare, il contribuente ritiene non condivisibile il rilievo della Commissione che aveva negato i benefici prima casa in quanto l’istanza non era stata avanzata nel giudizio di cui all’articolo 2932 c.c., così come ritiene non condivisibile la considerazione, pure effettuata dal Giudice regionale, secondo cui il trasferimento della residenza non era intervenuto nei diciotto mesi successivi alla stipula dell’atto, essendo, invece, sufficiente che la dichiarazione integrativa venisse presentata prima della registrazione della sentenza, nel caso di specie non ancora intervenuta.

Si fa presente che i requisiti previsti per beneficiare delle agevolazioni prima casa, che prevedono l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, sono disciplinati dalla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al dPR n. 131 del 1986 (cd. TUR).

A tal riguardo, tra le varie condizioni, la lettera a) della richiamata nota II bis prevede che

“l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività…”

La Corte di Cassazione respinge il ricorso del contribuente precisando che la documentazione prodotta dal ricorrente non mostra la sussistenza del presupposto sulla base del quale egli richiede il riconoscimento dei benefici fiscali prima casa:

la certificazione rilasciata dal datore di lavoro indica, infatti, che egli dal 2007 al 2012 è stato assegnato alla sede di lavoro di Napoli

Tuttavia, la certificazione allegata non dimostra la sussistenza del requisito al momento dell’atto che produce gli effetti traslativi (vale a dire la sentenza costitutiva del trasferimento di immobile emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c).

A tal proposito, la Corte precisa che il presupposto deve sussistere al momento dell’atto traslativo, e dalla sentenza si ricava che la certificazione prodotta non dimostra affatto la sussistenza di tale requisito nel 2015, vale a dire all’epoca della sentenza che aveva trasferito il bene al ricorrente.

Non rileva in senso contrario il fatto che tale requisito fosse integrato nella diversa data di stipula del preliminare, atteso che quest’ultimo, producendo effetti esclusivamente obbligatori, non ha alcun effetto traslativo.

Pertanto, la Corte di Cassazione conclude che l’agevolazione non può essere accordata in quanto non viene integrata la condizione richiesta dal contribuente basata sulla sede di lavoro ubicata nello stesso comune in cui era sito il bene oggetto di compravendita, come previsto dall’articolo 1, lettera a), della Nota II-bis allegata al TUR.

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