Agevolazione prima casa per una sola pertinenza, neanche la fusione di due unità immobiliari può rappresentare una via d'accesso per la fruizione del bonus. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 66 del 20 febbraio 2020, con cui analizzando il caso di un contribuente, stabilisce una linea rigida.
Agevolazione prima casa per una sola pertinenza, linea rigida dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 66 del 20 febbraio 2020: neanche la fusione di due unità immobiliari della stessa categoria catastale, acquistate in due momenti diversi, possono rappresentare una via d’accesso per la fruizione del bonus.
Quando si acquista da privati una prima casa, da destinare ad abitazione principale, è possibile usufruire di una serie di benefici:
- imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
- imposta catastale fissa di 50 euro.
L’agevolazione prima casa è valida anche per eventuali pertinenze collegate, ma ci sono precise regole da rispettare per beneficiarne. Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla corretta applicazione della normativa arriva dall’analisi di un caso pratico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 66 del 20 febbraio 2020
- Agevolazioni prima casa su acquisto pertinenze.
Agevolazione prima casa per una sola pertinenza, neanche la fusione può essere via d’accesso
Protagonista è un contribuente, unico proprietario di un’abitazione e di un’unità immobiliare ad uso autorimessa, classificata nella categoria C/6. I due immobili sono stati acquistati usufruendo dell’agevolazione prima casa.
Dal momento che il contribuente ha intenzione acquistare un’altra unità da utilizzare come autorimessa, contigua e confinante a quella già di sua proprietà e vuole procedere alla fusione dei due box, entrambi classificati con la categoria catastale C/6, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare anche in questo caso del bonus prima casa.
Il contribuente sostiene che, “procedendo a fondere in un’unica unità immobiliare” l’immobile di categoria C/6 acquistato in precedenza con quello della stessa categoria da acquistare, possa avere il via libera.
A sostegno della sua posizione richiama la risoluzione numero 154/E del 19 dicembre 2017 che stabilisce la possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa anche per l’acquisto di un nuovo immobile a patto che si proceda alla fusione delle unità immobiliari e che l’abitazione finale non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9, escluse dal bonus.
Ma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 66 del 20 febbraio 2020 pone il suo veto:
Non si condivide la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente e si ritiene che l’eventuale atto di acquisto descritto nell’interpello in esame non possa beneficiare dell’agevolazione cd. “prima casa”.
Agevolazione prima casa per una sola pertinenza, linea rigida delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate motiva la sua linea rigida sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione prima casa sulle pertinenze riportando diversi documenti di prassi e soffermandosi sul punto cardine della normativa di riferimento: il comma 3 dell’articolo 1 della Tariffa - parte prima- allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
“Le agevolazioni di cui al comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile”. Inoltre, lo stesso comma stabilisce che “Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si soffermano in particolare sul quel “limitatamente” che impedisce ai contribuenti di beneficiare dell’agevolazione prima casa per più di una pertinenza per categoria.
Il testo evidenzia la volontà del legislatore di porre un vincolo di natura oggettiva alla fruizione del bonus.
In conclusione si legge:
“In tal senso, circoscrivendo l’ambito oggettivo delle pertinenze immobiliari si è inteso evitare che il beneficio fiscale in esame potesse trovare nuovamente applicazione in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata usufruendo dell’agevolazione "prima casa”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agevolazione prima casa per una sola pertinenza, linea rigida delle Entrate