Per fruire di un regime agevolativo devono necessariamente sussistere tutti i requisiti richiesti dalla norma, dato che le norme fiscali agevolative rivestono natura eccezionale: focus sui benefici previsti per l'acquisto di fondi rustici
Con la recente sentenza n. 11921/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla spettanza del regime agevolativo relativo all’acquisto di fondi rustici, non riconoscendolo in mancanza degli appositi requisiti previsti dalla disciplina di favore.
La pronuncia, benché non lo dichiari espressamente, si pone coerentemente sul solco del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Corte di Cassazione 7 maggio 2008, n. 11106) che afferma che le norme agevolative sono di stretta interpretazione.
Pertanto, l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.
Agevolazione per l’acquisto di fondi rustici: la controversia e i requisiti agevolativi richiesti
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato, al riguardo, che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle “... di carattere eccezionale che (...) esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione (...) e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa”.
La disposizione agevolativa invocata nella controversia in esame riguarda l’applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera b), della legge n. 984 del 1977, vigente ratione temporis, prevedendo che le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio fiscale, consistente nella applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, per gli atti di acquisto di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, la società ricorrente dinanzi alla Corte di Cassazione era già risulta soccombente nei primi due gradi di giudizio.
In particolare, in seguito alla revoca della agevolazione ex art 7 della legge n. 984 del 1977 comminata dal competente Ufficio, la CTP rigettava il ricorso della società confermando che in capo alla medesima società non sussistessero i requisiti per potere godere dell’agevolazione in quanto risultava che la stessa esercitasse una attività di compravendita di immobili.
Parimenti, i giudici di secondo grado rigettavano il gravame in quanto la società svolgeva attività di valorizzazione e compravendita di beni immobili e non di silvicoltura.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione, investita della questione, ha rigettato il ricorso della ricorrente società, rilevando che ai fini della fruizione del predetto regime di favore non fosse sufficiente la sola esistenza del requisito soggettivo, dato dal fatto che il soggetto acquirente è una azienda forestale.
Al riguardo, la Corte pone l’attenzione sul tenore letterale della norma di favore, che accorda i benefici fiscali in esame previsti per l’acquisto di fondi rustici soltanto laddove i fondi acquistati siano idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali.
Pertanto, osserva la Corte, non è sufficiente che il contribuente, sul piano soggettivo, assuma la veste di cooperativa ovvero di società forestale.
Dovrà infatti essere assolto anche il requisito oggettivo, risultando necessario, affinché vi sia un miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, che la società svolga una attività di silvicoltura e forestazione.
Ciò non si pone in contrasto con il principio consolidato secondo cui il presupposto per usufruire dell’invocato regime di favore di cui all’articolo 7, comma 4, lett. b) della legge n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici acquistati - la cui nozione è da intendersi equivalente a quella di terreni agricoli e relative pertinenze - ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione.
Un conto è, infatti, reputare sufficiente la mera potenzialità dei beni acquistati ad incrementare l’efficienza dell’azienda attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, altro è ritenere che dell’agevolazione possano beneficiare anche società che non hanno proprio nel loro core business l’esercizio dell’attività forestale.
E nel caso di specie, come già evidenziato nei precedenti gradi di giudizio, la società esercitava attività di valorizzazione e compravendita di beni immobili e non di silvicoltura.
Inoltre, la Corte ha precisato che per società agricola va intesa anzitutto quella società che abbia come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse, individuate dall’articolo 2135 cc, benché, sulla base di quanto precisato dalla circolare n. 50 del 2010, siano identificate come agricole anche quelle che realizzano attività commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari, sempre che siano finalizzate a migliorare l’attività agricola, elemento che tuttavia non è emerso nella fattispecie in esame.
Il destino della norma agevolativa invocata
La controversia in esame ha ad oggetto un atto stipulato anteriormente alle modifiche apportate in materia di tassazione, ai fini delle imposte indirette diverse dall’IVA, dei trasferimenti immobiliari, dall’articolo 10 del D Lgs n. 23 del 2011, e pertanto attiene ad una fattispecie in cui l’invocata agevolazione ex art. 7, comma 4, lettera b), della legge n. 984 del 1977, era da ritenersi vigente ratione temporis.
In particolare, il comma 4 dell’articolo 10 del D Lgs n. 23 del 2011 ha previsto la abrogazione di tutti i regimi agevolativi relativi ai trasferimenti immobiliari non espressamente fatti salvi e non espressamente ripristinati da norme di favore introdotte successivamente.
Al riguardo, la circolare n. 2/E del 2014, in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 10 del D lgs n. 23 del 2011, ha individuato un elenco di previsioni normative che recano agevolazioni fiscali da ritenere non più applicabili agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili, posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Tra le disposizioni di favore individuate da ritenersi non più vigenti a partire da tale data figura espressamente l’articolo 7, comma 4, lettera b), della legge n. 984 del 1977, che prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa per gli atti di acquisto in proprietà dei fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.
Con riferimento a tali trasferimenti, trova ora applicazione la tassazione prevista in linea generale per i trasferimenti immobiliari, e quindi l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9 per cento e le imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.
Inoltre, tale disposizione non risulta espressamente ripristinata dall’articolo 20, comma 4-ter del DL n. 133 del 2014, che ha escluso la soppressione di esenzioni ed agevolazioni tributarie contenute in apposite norme di favore espressamente reintrodotte e menzionate all’interno del novellato comma 4 dell’articolo 10 del D lgs n. 23 del 2011.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agevolazione per l’acquisto di fondi rustici: non basta il requisito soggettivo