Acconto IRAP 2020, il gruppo di imprese deve aver pagato? A spiegare in quali casi si ha diritto all'agevolazione prevista dal decreto Rilancio è la risposta all'interpello numero 543 dell'11 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Se tutte le società rispettano i requisiti si deve compilare il rigo IR25 della dichiarazione IRAP 2021.
Acconto IRAP 2020, il gruppo di imprese deve versare l’imposta?
A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 543 dell’11 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Se tutte le società rispettavano i requisiti previsti dal decreto Rilancio, l’acconto IRAP 2020 non è dovuto.
L’importo deve essere inserito nel rigo IR25, in sede di compilazione della dichiarazione IRAP 2021.
Come compilare correttamente la dichiarazione IRAP 2021
In quali casi non è dovuto l’acconto IRAP 2020 nell’ipotesi di un gruppo di imprese?
A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 543 dell’11 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 543 dell’11 agosto 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 24 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Acconto IRAP 2020.
Come di consueto lo spunto nasce dal caso concreto presentato dall’istante, una società parte di un gruppo.
Il soggetto rende note le operazioni di riorganizzazione aziendale che hanno unito tutte le società in un unico gruppo con efficacia contabile a partire dal 1° gennaio 2020.
L’istante chiede delucidazioni sull’articolo 24 del decreto Rilancio, soffermandosi sull’applicazione della norma e sul diritto all’esonero dal versamento dell’IRAP o al corrispondente credito di imposta per l’eccedenza del versamento per le somme già corrisposte.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e i documenti di prassi con i chiarimenti in materia.
Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto numero 34 del 2020 ha stabilito che:
“Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”
Sulla norma sono intervenuti diversi chiarimenti:
- la risoluzione numero 28/E del 29 maggio 2020;
- la circolare numero 25/E del 20 agosto 2020;
- la circolare numero 27/E del 19 ottobre 2020.
Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti soggetti:
- coloro i quali nel periodo d’imposta 2019 avevano ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro;
- intermediari finanziari;
- società di partecipazione finanziaria;
- società di partecipazione non finanziaria e assimilati.
In sostanza, tale agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019 (ma non dell’acconto), e del versamento della prima rata dell’acconto IRAP del 2020.
In merito alle operazioni di riorganizzazione aziendale, a fornire chiarimenti specifici è la risposta all’interpello numero 502 del 27 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel documento di prassi si chiarisce che se:
“l’operazione si perfezioni dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, determinando l’estinzione delle società danti causa solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo, la sussistenza del presupposto di natura oggettiva (volume di ricavi) per l’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34del 2020 deve essere verificato distintamente in capo alla società incorporante ed alle società incorporate.”
Acconto IRAP, i chiarimenti delle entrate sui pagamenti del gruppo di imprese
Dopo aver ricapitolato i requisiti per avere diritto all’esonero dal versamento dell’acconto IRAP 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti relativi al caso in esame.
Dal momento che sia l’istante sia tutte le società incorporate rispettano le condizioni previste dalla legge, lo stesso ha diritto all’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.
Tuttavia, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, non è condivisibile la soluzione proposta.
l’Istante ritiene che la somma versata a titolo di primo acconto IRAP 2020 debba essere indicata come credito d’imposta da inserire nel modello IRAP 2021 al rigo IR28 "Eccedenza di versamento a saldo".
Tale rigo deve essere compilato con “l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione”.
L’Amministrazione finanziaria mette in evidenza, invece, che la corretta compilazione della dichiarazione IRAP 2021 è un’altra.
L’istante dovrà compilare il rigo IR25, indicando:
“incolonna 2, l’ammontare del primo acconto «figurativo», non versato in applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al50 per cento (se il contribuente applica gli ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020 (cfr. circolare n. 27/E del 19 ottobre2020); in colonna 3, la somma degli acconti versati [tra cui, come ovvio, quello realmente corrisposto a giugno 2020, ndr.] o compensati in F24, ivi compresi gli importi di colonna 1 e 2.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Acconto IRAP, i chiarimenti delle Entrate sui pagamenti del gruppo di imprese