Dall'Agenzia delle Entrate importanti chiarimenti sull'assoggettamento a IRAP dei compensi per attività di sindaco e amministratore svolta da professionisti associati: i dettagli nella risposta all'interpello numero 338 del 2023
I compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dello studio professionale.
È questo l’inedito principio enunciato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a Interpello n. 338 del 5 giugno 2023, pubblicata a seguito della presentazione dell’istanza da parte di uno studio professionale tra dottori commercialisti in cui alcuni associati rivestono anche la carica di sindaco o amministratore in società di capitali.
IRAP, il quesito sull’associato che riveste la qualifica di sindaco o amministratore societario
L’istanza presentata dall’associazione professionale rispecchia una situazione in realtà abbastanza comune nel panorama professionale, in cui alcuni professionisti associati rivestono autonomamente la qualifica di sindaco o componente dell’organo amministrativo di società di capitali, i cui compensi sono fatturati e percepiti dalla stessa associazione.
Come noto le associazioni professionali, al pari delle società di capitali, sono assoggettate ex lege al pagamento dell’IRAP, in quanto escluse dalle novità normative contenute nell’art. 1, co. 8 della L. 234/2021 che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, fuoriescono dal perimetro soggettivo dell’IRAP:
- a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
- b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nel caso prospettato l’associazione professionale ritiene che i compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad IRAP, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista, nominato senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione.
A dimostrazione dell’assenza di benefici organizzativi recati dall’adesione alla associazione e, quindi, del requisito dell’autonoma organizzazione, l’associazione Istante chiarisce che i propri associati potrebbero produrre “un’autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta numero 338 del 5 giugno 2023
- IRAP - Base imponibile - incarichi di sindaco e amministratore svolti dagli associati
IRAP dovuta dall’associato che riveste la qualifica di sindaco o amministratore societario
In premessa l’Agenzia delle entrate richiama alcune delle numerose pronunce della Corte di cassazione sul tema.
Una delle più recenti, l’Ordinanza 2 novembre 2022, n. 32272, conclude che, in materia di IRAP, non matura il diritto al rimborso il dottore commercialista associato che, in presenza di autonoma organizzazione e svolgendo in maniera unitaria più attività, ivi compresa quella di sindaco, non sia in grado di scorporare, in concreto, le diverse categorie di compensi conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame.
È onere della stessa parte contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. Tuttavia, ai fini probatori, non è sufficiente produrre le certificazioni uniche emesse dalle società clienti in quanto tale circostanza non esclude ex se che il professionista si sia avvalso in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato, specie se è lo stesso studio a emettere fattura e ad incassare il compenso.
Alla luce di principio, i compensi per incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale, possono essere esclusi dalla base imponibile dell’associazione medesima (che rimane soggetto passivo IRAP anche a seguito della modifica normativa di cui alla legge di bilancio 2022) solo qualora l’esercizio delle predette attività “avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale e senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità di uno studio professionale o dall’adesione ad una associazione professionale”.
Nel caso prospettato, le pattuizioni regolamentari dell’associazione prevedono espressamente il trattamento dei compensi ricevuti a fronte delle attività di sindaco o amministratore svolge nei confronti dei clienti. Queste rappresentano, in particolare, operazioni aventi carattere e natura di straordinarietà e/o occasionalità, a fronte delle quali è previsto un meccanismo premiale, calcolato in percentuale al compenso fatturato direttamente dall’associazione professionale quale corrispettivo per tali incarichi.
Dal descritto quadro di riferimento emerge che gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non appaiono svolti in modo “individuale e separato” rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo visto che, tra l’altro, il compenso per l’incarico svolto spetta alla medesima associazione e non al singolo professionista.
Il riconoscimento di un premio conferma che i compensi percepiti per tali incarichi sia intesi dall’associazione come proventi della propria organizzazione e non come remunerazioni riferibili al singolo professionista.
Ciò in quanto, in base alle previsioni del regolamento associativo, “tutte le somme di denaro o altri valori economici e/o utilità a qualunque titolo riscosse in funzione delle attività professionali svolte dai soci sono di pertinenza della associazione”.
In buona sostanza, i compensi maturati in ragione dell’incarico di sindaco o amministratore, svolto individualmente dal professionista associato, confluiscono e si confondono con gli altri compensi percepiti dall’associazione professionale per le attività svolte, al fine di remunerare indistintamente i benefici organizzativi derivanti dalla “partecipazione” del singolo professionista alla medesima associazione.
L’Amministrazione finanziaria ha quindi concluso affermando che i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione professionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Paga l’IRAP l’associato che riveste la qualifica di sindaco o amministratore societario