IRAP, in un conferimento d'azienda l'agevolazione prevista dal decreto Rilancio non spetta alla società conferitaria. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 404 dell'11 giugno 2021: la riorganizzazione aziendale non opera una trasposizione soggettiva, non ha effetto sull’unitarietà del periodo d’imposta e sull’autonomia delle parti.
IRAP, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.
Il provvedimento emergenziale prevede, a determinate condizioni, l’esonero dal versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020.
Nell’ambito di un conferimento d’azienda, però, gli esoneri dall’imposta non spettano alla società conferitaria.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 404 dell’11 giugno 2021.
IRAP, l’agevolazione del decreto Rilancio non spetta alla società conferitaria
Con la risposta all’interpello numero 404 dell’11 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’agevolazione per l’IRAP prevista dal decreto Rilancio.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 404 dell’11 giugno 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Imposta regionale sulle attività produttive - Conferimento d’azienda.
Tale provvedimento del governo stabilisce all’articolo 24, a determinate condizioni, l’esonero dal versamento del saldo relativo al 2019 e dell’acconto 2020.
Nell’ipotesi di conferimento d’azienda avvenuto nel 2019, l’Amministrazione finanziaria spiega che la conferitaria non può beneficiare dell’agevolazione e determinare l’acconto figurativo 2020 da scomputare dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno, riferendosi alla dichiarazione della conferente.
Come di consueto gli spunti per i chiarimenti nascono dal caso concreto presentato dall’istante, una società partecipata.
Il socio unico, con effetto dal 31 dicembre del 2019, ha effettuato le seguenti operazioni:
- ha conferito per intero il proprio complesso aziendale, ovvero l’attività;
- ha cambiato denominazione alla stessa;
- ha modificato l’oggetto sociale;
- è rimanendo titolare solo delle partecipazioni di controllo in aziende industriali.
L’istante suggerisce una soluzione per poter beneficiare dell’agevolazione sull’IRAP, dal momento che sarebbe preclusa a causa delle operazioni descritte.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non condivide la soluzione proposta e motiva la propria interpretazione facendo riferimento al quadro normativo e ai documenti di prassi relativi all’agevolazione.
IRAP, i chiarimenti sull’esclusione della conferitaria dall’agevolazione
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, su cui sono arrivati numerosi chiarimenti nei relativi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le modalità per la determinazione e per il versamento dell’acconto.
Nel caso in cui si applichi il metodo storico, si deve fare riferimento all’imposto indicato nel rigo IR21 della dichiarazione 2020 che è relativa al periodo d’imposta 2019.
Tale regola vale anche nel caso in cui il saldo dovuto per il 2019 ed indicato nel rigo IR26 sia soltanto “figurativo” e non debba essere versato, secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, come precisa la circolare numero 25 del 2020.
La circolare numero 27 del 2020 chiarisce inoltre che:
“il primo acconto «figurativo» non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).”
Riguardo al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate spiega che il conferimento in azienda non produce effetti sull’unitarietà del periodo d’imposta, a differenza di quanto succede per altre operazioni straordinarie.
In altre parole, il periodo d’imposta non si interrompe e deve essere frazionato sia ai fini della dichiarazione, sia sull’autonomia delle parti coinvolte.
Come evidenzia il documento di prassi, non opera:
“alcuna trasposizione soggettiva. Nelle operazioni di conferimento, infatti, sia la società concentrante che la concentrataria permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi non si pongono, e neppure possono porsi, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all’altro (così già la circolare prot. n. 9/252 del 21 marzo 1980)”
In base a quanto chiarito, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che ciò avviene anche per la conferitaria e la conferente.
La società conferitaria non può quindi determinare l’acconto “figurativo” da scomputare per il 2020, facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto, ossia della conferente.
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