Nel caso di fusione per incorporazione tra società che vendono energia elettrica e gas, nell'ambito delle accise sull'energia, l'incorporata dovrà indicare nella dichiarazione annuale i dati fino alla fusione mentre l'incorporante anche quelli precedenti. Lo chiarisce la nota dell'Agenzia delle Dogane del 2 gennaio 2023
Gli adempimenti da porre in essere nell’ipotesi di fusione per incorporazione tra società che vendono energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali, nell’ambito di accise per l’energia, sono stati spiegati dall’Agenzia delle Dogane.
La nota numero 909 del 2 gennaio 2023 specifica gli adempimenti dichiarativi delle società che partecipano all’operazione straordinaria.
Da un lato, l’incorporata dovrà indicare nella propria dichiarazione annuale i dati sull’attività svolta fino alla data della fusione.
Di contro, la società incorporante dovrà includere non solo i dati successivi alla fusione ma anche i volumi di fornitura relativi ai clienti acquisiti dopo la fusione.
Di conseguenza dovranno essere inclusi anche i dati delle fatture emesse, computando nei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” anche gli importi di quelli versati per i mesi successivi alla fusione ma dovuti dalla società incorporata.
Accise gas e energia elettrica, i chiarimenti delle Dogane in caso di fusione societaria
Con la nota numero 909 del 2 gennaio 2023 l’Agenzia delle Dogane fornisce i chiarimenti in merito alle accise sul gas e l’energia elettrica e gli adempimenti da porre in essere nel caso di fusione per incorporazione.
- Agenzia delle Dogane - Nota numero 909 del 2 gennaio 2023
- Accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica. - Fusione societaria. - Esecuzione degli adempimenti dichiarativi. Informativa.
Nel documento di prassi sono riepilogati gli adempimenti dichiarativi delle società che hanno preso parte all’operazione straordinaria.
Per prima cosa l’Agenzia delle Dogane parte dall’assunto che fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società operano come entità distinte ed autonome.
In altre parole, ciascuna è titolare di un proprio codice ditta e di specifiche contabilità e deve assumere i propri obblighi e diritti.
Successivamente la società incorporante subentra nella fatturazione ai consumatori finali. La stessa prosegue l’attività di fornitura assumendo gli obblighi di versamento dei tributi.
Nella propria dichiarazione annuale la società incorporata dovrà presentare i dati relativi all’attività che è stata svolta fino alla data in cui è avvenuta la fusione.
Nel quadro di riepilogo e saldo dovrà essere indicata la somma dei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione”.
Dovrà essere preso in considerazione anche l’eventuale mancato versamento di quelli che si riferiscono al periodo successivo alla fusione. Dovranno, invece, essere omessi i campi relativi ai nuovi ratei di acconto da versare nel corso dell’anno successivo.
A riguardo l’Agenzia delle Dogane spiega inoltre che:
“Al fine della definizione delle posizioni contabili facenti capo alla società incorporata, il conguaglio a debito per ambito da questa eventualmente dovuto dovrà essere versato nelle relative contabilità tenute dagli Uffici delle dogane competenti fino alla data della fusione.”
Accise gas e energia elettrica, i chiarimenti sugli adempimenti per la società incorporante
Ad ulteriore chiarimento del caso di fusione societaria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli spiega quali sono gli adempimenti che dovrà porre in essere la società incorporante.
La stessa dovrà indicare nella dichiarazione anche i volumi di fornitura relativi ai clienti acquisiti dopo la fusione.
Dovranno quindi essere indicati i dati delle fatture emesse e dovranno esser computati anche gli importi eventualmente versati per i mesi successivi alla fusione e originariamente dovuti dalla società incorporata.
Gli stessi dovranno essere inseriti nei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione”.
A partire dalla data relativa all’operazione straordinaria tutti i rapporti, anche passivi, della società incorporata passeranno alla società incorporante.
Tale società sarà chiamata a rispondere anche delle irregolarità relative all’attività svolta dalla società incorporata prima della fusione.
Nel caso in cui siano dovute somme per la cauzione prestata, le stesse dovranno essere versate dalla stessa società incorporante, nel caso in cui l’aumento dei clienti acquisiti abbia reso l’importo insufficiente.
L’Agenzia delle Dogane spiega inoltre che:
“A norma delle vigenti disposizioni di settore, le società che svolgono attività di vendita del gas naturale o dell’energia elettrica ai consumatori finali che siano coinvolte nella stipula di atti di fusione dovranno darne comunicazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti sulle rispettive sedi legali.”
Nella parte finale del documento viene inoltre evidenziato che le stesse modalità e gli adempimenti descritti si possono applicare anche alla cosiddetta “fusione d’unione”, ovvero il caso in cui due o più società si estinguono, fondendosi mediante la costituzione di una nuova società.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Accise gas e energia elettrica, i chiarimenti delle Dogane in caso di fusione societaria