I giudici della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che l'accettazione tacita di eredità non può beneficiare del trattamento di favore previsto dall’articolo 10, comma 3, del d lgs n. 23 del 2011, che disciplina la riforma, ai fini dell’imposta di registro e delle altre imposte indirette, della tassazione immobiliare
Con riferimento alla controversia in esame, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza emanata dalla competente Commissione Tributaria Regionale che aveva invece avallato l’interpretazione del contribuente che riteneva applicabile ad un atto di accettazione tacita di eredità dichiarata nell’ambito di un atto di compravendita immobiliare, la disciplina recata dall’articolo 10, comma 3 del d. lgs n. 23 del 2011 a mente del quale
“Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”
In sostanza, per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti immobiliari soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, come individuati dall’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro (TUR), trova applicazione il cd. “principio di assorbimento” e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute ciascuna nella misura fissa di 50 euro.
Tale disciplina si applica anche con riferimento agli atti e alle formalità direttamente conseguenti a tali atti traslativi, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e gli uffici immobiliari. Risulta pertanto determinante, ai fini dell’applicazione di tale disciplina di favore, individuare il perimetro degli atti che ne possono beneficiare.
In tal senso, si muove la pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza numero 37483 del 22 dicembre 2022), chiamata ad esprimersi sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che lamenta l’erronea applicazione da parte dei giudici di secondo grado della disciplina recata dall’articolo 10, comma 3, del d lgs n. 23 del 2011, ritenendo la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità una formalità prodromica e non conseguenziale all’atto di trasferimento immobiliare registrato.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 37483 del 22 dicembre 2022
- Il testo integrale dell’Ordinanze della Corte di Cassazione numero 37483 del 22 dicembre 2022
Le valutazioni della Corte di Cassazione sulla accettazione tacita di eredità e la prassi dell’Agenzie delle Entrate
La questione che i giudici sono pertanto chiamati ad affrontare riguarda la riconducibilità o meno della nota di trascrizione dell’atto pubblico traslativo che implica accettazione tacita dell’eredità tra gli atti e le formalità direttamente conseguenti allo stesso atto traslativo principale.
La Corte ritiene che il regime introdotto dall’articolo 10, comma 3 del d Lgs n. 23 del 2011 non può, quindi, che restare circoscritto agli atti e alle formalità direttamente consequenziali ai trasferimenti di diritti immobiliari, in quanto posti in essere per effettuare i relativi adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.
Tra gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, non rientra l’accettazione tacita di eredità, che può configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali, per cui il successivo atto di disposizione rivestito della forma di atto pubblico, concretizza il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l’intervenuto acquisto della qualità di erede, da riferire non al singolo bene, ma a tutti i diritti reali immobiliari ricompresi nell’asse ereditario.
Essa costituisce l’oggetto della pubblicità immobiliare e non necessariamente si perfeziona in un momento coincidente con quello di redazione dell’atto dispositivo.
Ciò va posto in correlazione all’esigenza di depositare nei registri immobiliari, per ragioni di logica del sistema, oltre che di espressa previsione normativa, un titolo idoneo, che abbia la forma minima necessaria per la trascrivibilità e, quindi, che contenga le indicazioni necessarie per predisporre la nota di trascrizione.
Accettazione tacita di eredità e atti di trasferimento immobiliare: la posizione della Cassazione
Pertanto, il regime di favore non si estende a qualsiasi formalità collegabile ad un determinato atto rogato, ricevuto o autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale e sottoposto a registrazione con procedure telematiche, ma opera con riferimento agli atti e alle formalità che, all’interno del sistema di pubblicità immobiliare posto a tutela dei diritti, fanno diretto riferimento agli effetti giuridici “tipici” del negozio prescelto (compravendita, permuta, ecc), sulla cui sostanza economica viene, in definitiva, misurata la tassazione.
Ciò che rileva, osserva la Corte, è individuare, con riguardo agli effetti giuridici dell’atto sottoposto a registrazione rilevanti ai fini della sua qualificazione, che si tratti di un atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di un altro diritto reale su beni immobili soggetto alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, che ha modificato l’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata alD.P.R. n. 131 del 1986, nonché della pubblicità ad esso strettamente collegata.
Una tesi opposta a quella espressa dalla Corte di Cassazione si focalizzerebbe sulle regole della pubblicità immobiliare, finendo per attribuire alla unicità del “titolo” idoneo alla trascrizione, così come all’esigenza stessa di garantire, nell’interesse generale, la stabilità degli acquisti immobiliari e dei diritti dei terzi, un rilievo improprio rispetto agli interessi dell’erario tutelati.
Da ultimo, si osserva che anche la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 2014, al par. 5.3, aveva chiarito espressamente che l’impostazione giuridica dell’istituto dell’accettazione tacita di eredità ed il tenore testuale dell’articolo 476 c.c. (in particolare l’utilizzo del termine «presuppone» e della locuzione «non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di» erede") evidenziano la peculiare natura del legame che sussiste tra l’accettazione tacita e l’atto dispositivo che la presuppone.
In ragione di tale legame, la prima può ritenersi, se non cronologicamente precedente, quantomeno “funzionalmente antecedente” e comunque non “conseguente” al secondo.
Anche sulla base del citato documento di prassi, pertanto, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità può ritenersi esclusa dal novero degli “atti e formalità direttamente conseguenti” agli atti di trasferimento, cui applicare il richiamato articolo 10, comma 3, del d lgs n. 23 del 2011.
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