Accertamento con adesione: casi particolari e riflessi sui soci di capitale

Gianfranco Antico - Dichiarazioni e adempimenti

Accertamento con adesione: analisi dei casi particolari ed effetti sui soci di capitale rispetto all’atto di adesione redatto nei confronti di un soggetto societario a ristretta base azionaria

Accertamento con adesione: casi particolari e riflessi sui soci di capitale

In tema di accertamento con adesione, proseguendo la lunga serie di approfondimenti ad hoc qui su Informazione Fiscale, rileviamo oggi due casi particolari, oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione:

  • nell’ipotesi di accertamento notificato alla società, non preceduto da invito a comparire, l’istanza di adesione presentata solo dalla società e non dai soci – in assenza di convocazione di tutti i soggetti coinvolti – non genera, in via di principio, l’effetto sospensivo dei 90 giorni, che non può estendersi anche ad altro avviso, anche se i due accertamenti sono fra loro strutturalmente collegati. La stessa Cassazione - ordinanza numero 879 del 13 gennaio 2022 - ha confermato il pensiero della CTR, che ha ritenuto inammissibile il ricorso originario del contribuente, per decorso del termine di proposizione, stante l’inestensibilità al socio della sospensione dei termini per effetto dell’istanza di accertamento con adesione da parte della società;
  • nell’ipotesi di accertamento notificato alla società ed ai soci, cui fa seguito l’istanza di adesione da parte della sola società e il mancato invito da parte dell’Ufficio ai soci, l’atto di adesione nei confronti della società può essere esteso – in autotutela, ai soci non invitati e rimasti inerti – ma sanzioni intere, atteso che la circolare n.235/E/1997 prevede che la definizione deve tendere alla chiusura di tutte le posizioni dei soggetti interessati, i quali dovranno essere tutti convocati. Tuttavia, segnaliamo che la Corte di Cassazione – sentenza numero 20200 del 25 settembre 2020 – ha ritenuto che la riduzione dell’accertamento tributario emesso nei confronti di una società di persone, attraverso l’atto di adesione, non si estende al socio rimasto inerte, trattandosi di una procedura stragiudiziale e non di una sentenza passata in giudicato.

I riflessi sui soci di capitale rispetto all’atto di adesione redatto nei confronti di un soggetto societario a ristretta base azionaria

Diciamo subito che il fatto che gli Uffici impositori equiparino di fatto le società di capitali a ristretta base sociale a quelle di persone e che gli atti impositivi che interessano la società siano inscindibilmente connessi a quelli che ne scaturiscono in capo ai soci, non può condurre all’applicazione della normativa che investe le società di persone.

Nè, peraltro, appare configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario, non ricorrendo un unico rapporto – a più soggetti - ma due distinti rapporti e di conseguenza, imputazioni di responsabilità:

  • una, principale, concernente la società;
  • l’altra, de relato, in capo ai soci.

Pertanto, ogni singolo atto segue il proprio iter, che è indipendente dall’altro, pur se occorrerebbe tenere conto dell’efficacia riflessa del definito, formatosi nel procedimento intercorso con la società, per evitare il contrasto di definizioni (cfr. Cass. numero 32959/2018, secondo cui se la società ha definito la propria posizione con una procedura per adesione, il verosimile maggior reddito accertato con questa modalità può rappresentare – “specie in mancanza di evidenze in senso opposto - un elemento per dimostrare il conseguimento da parte della società di redditi non dichiarati, da cui consegue la presunzione di distribuzione al socio, il quale, però, potrà fornire la più ampia prova contraria”).

Sul tema, la Corte di Cassazione ha affermato che:

  • la definizione agevolata della controversia da parte dell’ente non si estende al socio (sentenza n.29503 del 24 dicembre 2020);
  • la forma partecipativa consente di riconoscere, ai fini della prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’articolo 2729 del codice civile, senza tuttavia ricondurne il fondamento nell’alveo dell’art.5, del T.U.n.917/86, applicabile invece alle sole società di persone (sentenza n.37193 del 29 novembre 2021). Sentenza quest’ultima conforme a quanto già espresso da Cass.n.16810/2017, secondo cui l’avviso di accertamento notificato al socio di società di capitali mantiene la propria autonomia ed è escluso che l’istanza di adesione formulata dalla società estenda la propria efficacia ai soci che non abbiano proposto, a loro volta, analoga istanza;
  • la definizione dei pvc, ex art.5-bis, del D.Lgs.n.218/97 (allora vigente), costituisce riconoscimento o accertamento della pretesa dell’Amministrazione finanziaria e offre prova della esistenza di maggiori utili presuntivamente distribuiti ai soci (Cass.n.21487 del 7 luglio 2022). Per la Corte, costituisce “ius receptum che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell’ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 07/12/2017, n. 29412)”.

Resta fermo che l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore concordato in adesione in relazione ad un diverso soggetto.

Stante il carattere volontario dell’adesione, l’estensione degli effetti dell’accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo in bonam partem ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente” (Cass. Ord. n.18351 del 25 giugno 2021)

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