In tema di verifiche fiscali l'atto impositivo emesso prima del termine di 60 giorni è legittimo in presenza di specifiche ragioni di urgenza. Lo ha precisato la Corte di Cassazione
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, è illegittimo l’atto impositivo emesso prima del termine di 60 giorni, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
La partecipazione del contribuente accertato a una frode fiscale rappresenta un elemento sintomatico di urgenza allorquando emerga che, al momento dell’emissione dell’avviso, sussistevano obiettive ragioni d’urgenza consistenti nella necessità di evitare o comunque attenuare gli effetti pregiudizievoli della condotta illecita, tenuto conto anche della gravità di questa e dell’entità della frode.
Questo l’importante principio contenuto nell’Ordinanza n. 21576/2024 della Corte di Cassazione.
La partecipazione ad una frode legittima l’accertamento anticipato
Il giudizio su cui si è espressa la Corte di Cassazione riguarda un precedente giudizio in cui il Collegio di legittimità aveva cassato la sentenza di secondo grado osservando che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, vigente ratione temporis, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito, la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.
È stato inoltre chiarito che la disposizione normativa in esame sanziona con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, senza che, ai fini della relativa declaratoria, debba essere effettuata la prova di resistenza, salvo che, limitatamente ai soli tributi armonizzati, la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa, ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio.
Con specifico riferimento alle ragioni che possono consentire l’anticipazione della notifica dell’atto impositivo, la Corte ha ritenuto che può essere sufficiente, se specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario controverso, l’allegazione della sua partecipazione ad una frode perpetrata ai danni dell’Erario.
Tale circostanza, infatti, se dimostrata, potrebbe richiedere un’anticipata notifica dell’atto impositivo, al fine di evitare il pericolo di una perdita fiscale per l’erario o, comunque, di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di tale perdita, ovvero di evitare la protrazione di una condotta in essere o, comunque, la reiterazione della stessa che presenti carattere gravemente illecito, anche in considerazione dell’entità dell’importo oggetto del recupero fiscale fatto valere con l’atto notificato.
Sul punto la Corte ha ribadito che, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, è legittimo l’avviso di accertamento emesso prima dello spirare del termine dilatorio di cui all’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 allorquando, in costanza della partecipazione del contribuente ad una frode ai danni dell’erario, emerga, avuto riguardo alla concreta situazione di fatto specificamente riferita al medesimo ed al rapporto controverso (situazione che spetta al giudice di merito compiutamente apprezzare, alla stregua di un giudizio sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e pertinentemente motivato), che, al momento dell’emissione dell’avviso, sussistevano obiettive ragioni d’urgenza consistenti nella necessità di evitare o comunque attenuare gli effetti pregiudizievoli della condotta illecita, tenuto conto anche della gravità di questa e dell’entità della frode.
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