Trasferta di lavoro con auto propria, è esente IRPEF l'indennità forfettaria corrisposta al dipendente comunale e parametrata al costo dei trasporti pubblici solo entro i limiti dei rimborsi ACI. Rientrano nel reddito da lavoro le somme eccedenti. I chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 405 del 2 agosto 2022.
Trasferta con auto propria, per l’esenzione IRPEF dell’indennità si applicano i limiti dei rimborsi ACI.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 405 del 2 agosto 2022, relativa ai rimborsi riconosciuti ai lavoratori non sulla base dei costi effettivamente affrontati ma delle spese che si sarebbero sostenute per il trasporto pubblico, quali biglietti per treni o autobus.
A presentare istanza di interpello è un Comune, e i chiarimenti forniti sono quindi relativi nello specifico ai rimborsi riconosciuti ai dipendenti pubblici.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità non saranno considerate analiticamente le spese affrontate dal lavoratore per la propria auto durante la trasferta, bensì si terrà conto della somma che il dipendente avrebbe sostenuto qualora avesse utilizzato mezzi pubblici.
Una procedura per la quale è riconosciuta la detassazione delle somme, ma solo se di importo uguale o minore rispetto ai rimborsi chilometrici ACI. In caso contrario, la somma eccedente si considererà reddito da lavoro dipendente.
Trasferta con auto propria, indennità esente IRPEF entro i limiti dei rimborsi ACI
Anche al rimborso forfettario riconosciuto per le spese sostenute in caso di trasferta con auto propria si applica il regime di cui al comma 5, articolo 51 del TUIR, il quale prevede che restano fuori dal reddito da lavoro dipendente le indennità erogate per le attività svolte in trasferte o missioni fuori dal territorio comunale.
Questo uno degli aspetti chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 405 del 2 agosto 2022, relativa alla richiesta di chiarimenti presentata da un Comune in merito all’esenzione IRPEF dell’indennità riconosciuta al lavoratore.
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010, i dipendenti pubblici non possono fruire del rimborso delle spese sostenute per le trasferte con mezzi propri ma, come successivamente chiarito dal MEF, se per ragioni di convenienza viene autorizzata la trasferta con auto personale, è consentito il ristoro nel limite dei costi che sarebbero stati sostenuti per le spese di trasporto pubblico.
Alla luce di ciò il Comune dichiara di voler autorizzare i lavoratori ad andare in trasferta con mezzi propri, prevedendo il riconoscimento di un indennizzo a ristoro delle spese sostenute.
Il rimborso verrebbe calcolato sulla base del costo che il lavoratore avrebbe speso in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, come treni o autobus, e sarebbe quindi riconosciuto:
“a prescindere dalla considerazione analitica della spesa effettivamente sostenuta e senza esibizione di idonea documentazione; lo stesso sarà sostitutivo delle spese direttamente sostenute dal lavoratore con il mezzo proprio per il viaggio (es. carburante, pedaggio autostradale, parcheggio), le quali pertanto non saranno rimborsate.”
Ai fini del rimborso, sostitutivo quindi di quello spettante sulla base dei costi sostenuti per gli spostamenti con la propria auto, non verrebbero quindi prese in considerazione le spese in maniera analitica, così come non verrebbe richiesta idonea documentazione a riprova dei costi.
Una procedura adottata in via eccezionale e valutando la convenienza economica della trasferta con mezzi di proprietà del lavoratore rispetto a quella per i mezzi pubblici.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 405 del 2 agosto 2022
- Trasferte svolte con il mezzo proprio al di fuori del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro - Applicabilità dell’articolo 51, comma 5, del Tuir
Rimborso spese di trasferta con auto propria, esenzione IRPEF vincolata ai rimborsi ACI
La particolarità della procedura adottata nel caso specifico riguarda le modalità di calcolo dell’indennità, parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico del veicolo usato dal dipendente.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la detassazione IRPEF del rimborso delle spese è quindi riconosciuta esclusivamente sulla quota di indennizzo di importo uguale o inferiore rispetto a quello determinato sulla base delle tabelle ACI.
In questo caso infatti le somme saranno considerate non imponibili ai fini IRPEF, secondo il regime di cui all’articolo 51, comma 5 del TUIR.
Si considererà invece reddito da lavoro la quota di indennità di trasferta eccedente, e si applica quindi quanto previsto dall’articolo 51, comma 1 del TUIR il quale prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente:
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”
Si tratta del principio di onnicomprensività, che include nel reddito assoggettato ad IRPEF tutte le somme percepite dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi spesa, ad eccezione delle spese tassativamente indicate dai successivi commi dello stesso articolo 51.
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