Transizione 5.0, comunicazione di conferma e versamento acconti dopo la prenotazione

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Transizione 5.0, 30 giorni di tempo per la conferma dell'importo prenotato. Comunicazione da inviare previo versamento di acconti pari almeno al 20 per cento del costo. Le istruzioni del MIMIT

Transizione 5.0, comunicazione di conferma e versamento acconti dopo la prenotazione

L’accesso al bonus Transizione 5.0 richiede alle imprese di doversi impegnare economicamente subito dopo la prenotazione del credito d’imposta.

L’invio della comunicazione di conferma, definita dal MIMIT come “comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione”, è l’adempimento che segue l’invio del primo flusso di dati al GSE.

Ci saranno 30 giorni di tempo dall’invio della comunicazione di prenotazione per confermare l’avvio degli investimenti, con l’obbligo di versamento di acconti pari al 20 per cento del costo complessivo.

Le regole nel dettaglio sono illustrate nella circolare MIMIT del 16 agosto 2024.

Transizione 5.0, comunicazione di conferma e versamento acconti dopo la prenotazione

La piattaforma informatica per l’invio delle comunicazioni d’accesso al bonus Transizione 5.0 è aperta dal 7 agosto, e a stretto giro chi ha provveduto alla prenotazione del credito d’imposta sarà tenuto ad inviare il secondo flusso di dati.

Si tratta della comunicazione di conferma, adempimento da effettuare secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del decreto attuativo MIMIT, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del GSE contenente l’importo del credito d’imposta spettante, sulla base delle informazioni fornite.

La seconda comunicazione a carico delle imprese attesterà l’avanzamento del progetto di innovazione e all’interno di questa sarà necessario riportare gli estremi delle fatture relativamente agli ordini accettati dal venditore e al pagamento di un acconto pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si tratta di un adempimento centrale ai fini dell’effettivo accesso all’agevolazione: in caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, la prenotazione già effettuata decade e sarà di fatto necessario ripetere l’iter ex novo, qualora si intenda fruire del bonus Transizione 5.0.

Comunicazione di conferma per il bonus Transizione 5.0 tramite la piattaforma del GSE

La comunicazione di conferma, al pari di quella di prenotazione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile sul portale del GSE, nell’apposita sezione “Transizione 5.0” accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione messi a disposizione.

La dichiarazione sostitutiva, come detto, dovrà essere accompagnata dagli estremi delle fatture relativa al pagamento degli acconti effettuati. L’impresa dovrà conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che, come illustrato dalla circolare MIMIT:

“dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell’agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.”

Fatture e ordini potranno essere richiesti all’impresa dal GSE, nell’ambito delle attività di controllo.

Le ricevute del GSE dopo l’invio della comunicazione di conferma

Il secondo passaggio operativo richiesto alle imprese si conclude con il rilascio prima della ricevuta di avvenuto invio della comunicazione e, successivamente, con il rilascio della “Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20 per cento)” successivamente ai controlli effettuati dalla piattaforma.

In caso di documentazione carente, entro cinque giorni dalla ricevuta sarà necessario produrre le integrazioni richieste (“Notifica di integrazione”) entro un termine di ulteriori dieci giorni dalla ricezione.

Entro i successivi 5 giorni, in caso di documentazione completa verrà rilasciata la ricevuta di convalida. Al contrario, in caso di documentazione incompleta o mancato riscontro, verrà inoltrata una ricevuta di mancato accoglimento, con possibilità per l’impresa di presentare una nuova istanza.

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